Con la sentenza n. 12235 del 6 giugno 2011, la sezione II della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’azione revocatoria ordinaria da parte di una banca.
Nel caso di specie, in particolare, oggetto di revocatoria era stato l’atto di donazione con cui il correntista, con saldo passivo del conto corrente, aveva trasferito al figlio la proprietà dell’unico immobile di cui erano intestatari lo stesso correntista e la moglie, garante nei confronti della banca.
La Corte, riprendendo il proprio orientamento consolidato, ha riaffermato il principio secondo cui, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie.