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Giurisprudenza

Revocatoria ordinaria: legittimazione attiva del creditore in caso di sopravvenuto fallimento del debitore

15 Febbraio 2021

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. III, 20 novembre 2020, n. 26520 – Pres. Rel. Sestini

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, si occupa del controverso tema della legittimazione attiva alla proposizione dell’azione revocatoria ordinaria e, in particolare, di come la stessa sia “distribuita” tra creditore individuale e fallimento del debitore.

In linea generale, la Corte di Cassazione rammenta che il creditore ha legittimazione attiva alla proposizione di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc nei confronti del debitore in bonis ma, in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultimo e subentro del curatore nella predetta azione ai sensi dell’art. 66 l.fall., la legittimazione e l’interesse ad agire dell’originario attore (i.e., il creditore) vengono meno e permangono soltanto in capo al curatore.

Per converso, laddove il curatore non subentri nella predetta azione revocatoria né manifesti intenzione di agire autonomamente nei confronti dello stesso atto dispositivo, il fallimento del debitore di per sé non comporta effetti sul procedimento incardinato a seguito della domanda proposta dal creditore individuale, permanendo in capo allo stesso la legittimazione e l’interesse ad agire.

In sostanza la Suprema Corte, richiamando autorevoli precedenti, afferma che non sia configurabile la coesistenza dell’azione revocatoria del creditore individuale e del curatore fallimentare nei confronti del medesimo atto dispositivo, principalmente in virtù del disallineamento tra gli interessi portati dai relativi attori (il creditore agisce con il fine ultimo di soddisfarsi egli stesso sul bene oggetto dell’atto dispositivo, mentre il curatore fallimentare con il fine di acquisire il predetto bene alla massa fallimentare nell’interesse non già di un singolo creditore bensì dell’intera categoria).

La Corte, nel caso di specie, applica i predetti principi di legittimazione e interesse ad agire all’articolata circostanza in cui – in un contesto analogo a quello sopra descritto – il curatore dapprima subentri nell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore individuale e successivamente, in grado d’appello, non riproponga la relativa domanda ai sensi dell’art. 346 cpc, dimostrando disinteresse a coltivare la stessa.

In tale circostanza, afferma la Corte di Cassazione, è ragionevole ritenere che il creditore individuale riacquisti la legittimazione attiva in relazione all’azione revocatoria ordinaria da questi a suo tempo proposta.

All’esito delle analisi di cui sopra, la Corte espone una sintesi del percorso argomentativo seguito enunciando il principio di diritto secondo cui “qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell’azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore in bonis, ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all’esame della domanda”.

 

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