È manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell’art. 2, comma 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, in materia di disciplina delle revocatorie fallimentari, laddove, prevedendo che le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano soltanto alle azioni proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (cioè dopo il 17 marzo 2005), introduce una disciplina diversa per situazioni identiche. Tale identità va, infatti, considerata non solo in relazione alla contemporaneità degli atti revocandi, ma anche in relazione alle rispettive procedure di insolvenza che invero si aprono in base a regole diverse vigenti all’atto di ciascuna dichiarazione, ciò giustificando la disciplina della procedura concorsuale successiva sulla base di una mutata normativa, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma (Cfr. Cass. n. 5962/2008; Cass. n. 20834/2010; Cass. n. 24868/2015).
Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza in materia fallimentare dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell'evento.
Questioni in tema di ammissioni al passivo «critiche» Revocatoria nei confronti del fallimento Accordo di ristrutturazione […] |