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Giurisprudenza

Ribaltamento costi fra consorziate e società consortile: va applicato il medesimo trattamento IVA

2 Novembre 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. V, 22 settembre 2020, n. 19786 – Pres. Manzon, Rel. Gori

Di cosa si parla in questo articolo

In base al principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante, le prestazioni apparentemente ricevute dalla società consortile e da questa fatturate, se ribaltate in capo alle consorziate, non possono essere fatturate come prestazioni ad inferiore aliquota.

Tali prestazioni, laddove non sia stata dimostrata un’operatività e un’attività svolta dalla società consortile diversa dal coordinamento delle attività esecutive del consorzio, dovranno essere, infatti, assoggettate allo stesso regime fiscale IVA, poiché la società consortile è un mero organismo neutrale nei confronti delle consorziate.

È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19786 del 22 settembre 2020, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, soccombente in primo e in secondo grado, in materia di IVA nei consorzi.

Una Società consortile, costituita nell’ambito di un contratto di appalto pubblico da parte di una associazione temporanea tra imprese aggiudicatarie, era raggiunta da alcuni avvisi di accertamento rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava un credito di imposta già oggetto di rimborso.

Detto credito era maturato in virtù del fatto che le prestazioni ricevute dalla società consortile erano state fatturate con IVA al 20 % (vigente pro tempore) ma erano state poi ribaltate alle società consorziate come prestazioni d’appalto, e quindi con l’inferiore aliquota del 10%.

L’Agenzia delle Entrate, giunta dinanzi al giudice di Legittimità, deduceva insufficiente motivazione da parte della CTR, per aver questa affermato che la Società consortile avesse dato esecuzione all’appalto in luogo delle aggiudicatarie, quando, a giudizio del ricorrente, non vi era dimostrazione di alcuna attività diversa dal coordinamento dell’esecuzione della commessa, tale da giustificare l’inquadramento delle prestazioni ribaltate alle consorziate come prestazioni di appalto.

La Corte, in accoglimento delle doglianze formulate, ha precisato che, sebbene in materia di esecuzione di appalti pubblici sia ammesso che più imprese si riuniscano in una società consortile per l’esecuzione dei lavori, quest’ultima non assume all’esterno la posizione di appaltatore, essendo solo una struttura operativa al servizio delle appaltatrici “e le sue operazioni, nei confronti dell’erario sono operazioni riconducibili alle consociate che la partecipano (Cassazione Sezione 5, Sentenza n. 16410 del 18 giugno 2008, Rv. 604370 – 01).

Pertanto, “in tema d’IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell’agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento”. Ne consegue che il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati.

 

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