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Ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni: adeguato il compenso per gli intermediari

14 Maggio 2012

Con Provvedimento n. 2012/44329 del 10 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’adeguamento dei compensi per l’anno 2011 corrisposti per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 1998/322 (commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro, etc.).

In particolare è stato rideterminato nella misura di euro 1,05 per ogni singola dichiarazione elaborata e trasmessa il compenso previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, D.P.R. 1998/322, adeguato per l’anno 2010 a euro 1,03.

E’ stato inoltre adeguamento il compenso per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente di cui all’articolo 39, comma 4-quater, decreto legge n. 159 del 2007, rideterminato da euro 1,03 a euro 1,05.

Stessa rideterminazione per il compenso ex art. 39, comma 4-quater, decreto-legge n. 159 del 2007, spettante per l’anno 2011 ai suddetti intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in relazione al servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

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