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Attualità

Richiamo di attenzione della Consob sulle informazioni relative ai costi

6 Marzo 2019

Giulio Zampini

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Con comunicato stampa del 1° marzo 2019 (di seguito, il “Comunicato Stampa”) la Consob ha reso noto di avere pubblicato sul proprio Bollettino il richiamo di attenzione n. 2 del 28 febbraio 2019 (di seguito, il “Richiamo di Attenzione”; cfr. contenuti correlati) attraverso cui l’Autorità, riprendendo i principi della trasparenza ex ante ed ex post relativa ai costi e agli oneri, richiama per l’appunto l’attenzione degli intermediari sull’osservanza della normativa in materia come modificata a seguito del recepimento della Direttiva Mifid 2 (Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014) al fine di assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e gli oneri per la valutazione degli investimenti anche in un’ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari.

In particolare, Consob dispone che i presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari siano compiutamente illustrati nella prossima “relazione sui servizi” da trasmettere all’Autorità entro il 31 marzo 2019 [1].

Inoltre, viene previsto che la Relazione della Funzione di controllo di conformità alle norme, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali, inviata ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, dovrà contenere gli esiti dei controlli effettuati sul tema.

2. Il quadro normativo europeo e interno concernente le informazioni su costi oneri ai sensi di Mifid 2

Poiché nel Comunicato Stampa la Consob ha evidenziato che la trasparenza sui costi rappresenta un elemento di forte discontinuità con il passato, specificando che “Mifid 2 richiede un grado di trasparenza (disclosure) sia ex ante sia ex post più alto rispetto a quello previsto dalla normativa previgente (Mifid 1) ed ha sottolineato che “le disposizioni in materia si applicano in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, sin dall’entrata in vigore della Mifid 2”, si ritiene opportuno effettuare, nei successivi paragrafi, un breve inquadramento della nuova disciplina in tema di informativa su costi e oneri introdotta a seguito del recepimento di Mifid 2.

Come noto, la Direttiva Mifid 2 – entrata in vigore il 3 gennaio 2018 – all’art. 24, paragrafo 4, impone agli intermediari di fornire tempestivamente ai clienti e ai potenziali clienti informazioni appropriate su tutti i costi e oneri relativi ai servizi di investimento ed accessori offerti, nonché quelli relativi allo strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita. Inoltre, nei costi ed oneri devono essere inclusi gli eventuali pagamenti a terzi, ossia gli inducements.

Le informazioni sui costi e oneri devono essere presentate: (i) in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica; (ii) con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.

Gli articoli 50 e 51 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 completano il quadro normativo Europeo, dettando norme di dettaglio del summenzionato articolo 24 di Mifid 2. A tali norme del Regolamento Delegato fa esplicito e integrale rinvio l’articolo 36 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018 adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Sul tema è intervenuta anche l’ESMA, fornendo taluni chiarimenti interpretativi della summenzionata disciplina di primo e secondo livello nell’ambito della sezione 9 “Information on costs and charges” delle Questions and Answers on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics (di seguito, le “Q&A ESMA”).

Mette altresì conto rilevare che le disposizioni normative testé illustrate hanno dato adito a non pochi dubbi interpretativi ad oggi non ancora risolti, nonostante i chiarimenti contenuti nelle Q&A ESMA. Per questo motivo, nelle scorse settimane, le principali associazioni italiane degli intermediari (i.e. ABI, Assoreti, Assosim e Assogestioni) hanno congiuntamente richiesto chiarimenti e proposto soluzioni applicative sulla disciplina dell’informativa alla clientela dei costi e degli oneri ex ante ed ex post mediante la trasmissione di un documento inter-associativo a Consob affinché quest’ultima sottoponga ad ESMA le questioni di competenza della stessa.

3. Sul contenuto del Richiamo di Attenzione

Venendo al contenuto del Richiamo di Attenzione, la Consob ha rammentato che le informazioni su costi e oneri redatte ai sensi delle disposizioni supra descritte, devono essere corrette, chiare e non fuorvianti e vanno rese in una forma comprensibile. Secondo l’Autorità, al fine di potere ottemperare a tali obblighi, come chiarito nelle Q&A ESMA, qualora le informazioni sugli strumenti finanziari non siano pubblicamente disponibili, gli intermediari distributori dovrebbero mettersi nelle condizioni di ottenere i dati necessari dai produttori, laddove non siano essi stessi i manufacturer dello strumento. Quando l’intermediario non riesca ad ottenere i dati dal produttore in tempo utile dovrebbe prima di tutto valutare se può fornire informazioni adeguate al cliente sui costi e gli oneri dello strumento finanziario. Inoltre, se l’intermediario distributore ritiene di non essere in grado di ottenere informazioni sufficienti sui prodotti offerti per adempiere ai propri obblighi nel quadro della MiFID 2, dovrebbe, nell’ambito delle proprie scelte di product governance, evitare di inserirli nella propria gamma prodotti.

Con riferimento alle informazioni ex ante sui costi e gli oneri, che vanno rese in tempo utile prima della prestazione del servizio, l’Autorità ha evidenziato che è necessario che l’intermediario, prima di commercializzare uno strumento finanziario, si assicuri di poter effettuare, in assenza di costi puntualmente determinabili, almeno stime ragionevoli e sufficientemente accurate da rappresentare ex ante al cliente nei termini richiesti dalla normativa.

Con riferimento alle informazioni ex post sui costi e gli oneri la Consob, dopo avere sottolineato che tali informazioni vanno rendicontate su base periodica almeno annuale, ha precisato che è necessario che nell’invio dei rendiconti periodici, gli intermediari si attengano alle previsioni che abbiano a tale scopo introdotto nella contrattualistica con la clientela e, in ogni caso, li trasmettano il prima possibile a decorrere dalla maturazione del periodo di riferimento, come specificato anche dall’ESMA nelle proprie Q&A [2].

4. Considerazioni conclusive

Il Richiamo di Attenzione è certamente un’iniziativa apprezzabile da parte dell’Autorità in quanto sensibilizza gli operatori sull’importanza di applicare le vigenti disposizioni sulla trasparenza dei costi – che costituisce senza dubbio una delle novità più importanti di Mifid 2 – proprio nel momento in cui gli intermediari sono in procinto di inviare, per la prima volta dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi normativi, la rendicontazione ex post dei costi alla propria clientela relativamente al 2018.

Ciò posto, non si ritiene che il richiamo de quo debba interpretarsi come una bacchettata di Consob agli intermediari né che lo stesso implichi un qualsivoglia diniego alle parimenti apprezzabili richieste di chiarimento recentemente avanzate delle associazioni di categoria le quali, giova sottolinearlo, non erano in alcun modo finalizzate ad ottenere una dilazione delle tempistiche per l’invio dell’informativa ex post ai clienti. Infatti, l’esistenza di dubbi interpretativi comporta il rischio di una non uniformità applicativa dei dettami della Mifìd 2 con il conseguente rischio di non perseguire al meglio gli interessi dei clienti. Del resto, la necessità di avere un livellamento del campo di gioco con un’informazione omogenea e quindi comparabile per lo meno a livello nazionale corrisponde ad uno degli obiettivi del Legislatore europeo tanto che l’art. 24, paragrafo 5, della Direttiva Mifid 2 rimette agli Stati membri la possibilità di autorizzare per le informazioni su costi e oneri un “formato standardizzato”.

Sempre sul tema della trasparenza sui costi ai sensi di Mifid 2 pare infine opportuno menzionare, a livello comparatistico, la pubblicazione avvenuta il 28 febbraio 2019 da parte dell’Autorità inglese FCA dei risultati di un’indagine condotta presso le principali imprese di investimento inglesi al fine di verificare lo stato di avanzamento nell’applicazione delle regole di trasparenza su costi e oneri [3] ove vengono indicati, inter alia, profili di miglioramento e good practices a cui gli operatori dovrebbero attenersi. A tale riguardo, l’auspicio di chi scrive è che anche l’Autorità italiana adotti il medesimo approccio del regolatore inglese, fornendo indicazioni agli operatori sulla base delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo 2019 ai sensi del Richiamo di Attenzione.



[1] Per “relazione sui si servizi” ai sensi della delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010:

  • quanto a SIM, banche italiane, Poste Italiane S.p.A. e intermediari ex art 106 TUB si fa riferimento alla "Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche", da redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato II.1 della citata delibera Consob n. 17297;
  • per le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le banche UE con succursale in Italia e le imprese di Paesi terzi (banche e imprese di investimento), il riferimento è alla "Relazione sulle modalità di svolgimento in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche", da redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato II.13 della delibera medesima;
  • quanto agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale, il riferimento è alla "Relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi e attività di investimento, contenente altresì la descrizione dell’attività di controllo interno svolta nell’anno solare precedente nonché l’organigramma dello studio al 31 dicembre dell’anno precedente, con l’indicazione dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori";
  • quanto alle SGR ed alle SGA che svolgono servizi di investimento (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), e/o commercializzano OICR propri o di terzi il riferimento è alla "Relazione sulla struttura organizzativa" prevista dal Regolamento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 che deve essere inviata alla Consob ai sensi della medesima delibera.

[2] Cfr ESMA, “Questions and Ansvers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” da ultimo aggiornate il 3 ottobre 2018, Sezione 9 “Information on costs and charges”, risposta alla “Question n. 21” consultabile sul sito dell’ESMA al seguente link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf

[3] Consultabile sul sito della FCA al seguente link: https://www.fca.org.uk/print/publications/multi-firm-reviews/mifid-ii-costs-and-charges-disclosures-review-findings

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