Allorquando l’atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l’adempimento della trasmissione dell’atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l’efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell’invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell’onere stesso.
In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d’appello aveva ritenuto, in una fattispecie di cessione del credito, che fosse onere della debitrice ceduta provare il mancato adempimento della trasmissione ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, invocando anche il principio di vicinanza della prova, e non, invece, che fosse onere della creditrice cessionaria documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedimentali richiesti, nella specie, per potersi avvalere della ricognizione di debito “titolata” o, in mancanza, provare il rapporto fondamentale.
Massima Ufficiale