In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito.
La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione tuttavia, il cliente-attore ha l’onere non solo di specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche di produrre i Decreti Ministeriali e le rilevazioni aventi ad oggetto tali tassi.