Il ricorso per cassazione è stato proposto da una società il cui credito era stato ammesso al passivo di una procedura fallimentare, nel contesto della quale era stato omologato, ex art. 129 l. fall., il concordato del fallimento.
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il decreto di omologa del concordato fallimentare, poiché la ricorrente non aveva dedotto né il fatto di non aver ricevuto la comunicazione individuale relativa al deposito del decreto ex art. 129 comma 2° l. fall., né che le si fosse conseguentemente impedito di poter proporre opposizione nel termine ex art. 129 comma 3° l. fall.
La Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di concordato fallimentare, avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell’art. 129, comma 4, legge fall., non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto ex art. 129 comma 2° legge fall. e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione (facoltà non esercitata) nel termine ex art. 129 comma 3° legge fall; tale legittimazione spetta, pertanto, solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato”.