Con decisione n. 15400 del 22 giugno 2021 il Collegio coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha espresso il seguente principio di diritto relativamente alla questione dell’ammissibilità del ricorso presentato prima del decorso del termine per la risposta al reclamo.
La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio.