Il provvedimento in commento rappresenta la coda di un’iniziativa giudiziale promossa con ricorso ex art. 700 c.p.c. allo scopo di ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza eseguita presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing.
La vicenda di causa promossa in sede cautelare muoveva le premesse dalla – dedotta – carenza dei presupposti idonei e sufficienti a legittimare la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, che secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente non avrebbero potuto ricorrere nel caso di specie.
La ragione, come spiegato in sede giudiziale dalla ricorrente, dipendeva dal fatto che il semplice inadempimento contrattuale, seppur protrattosi per tre anni (per un credito complessivo pari ad Euro 37.403,00, comprensivo della penale di risoluzione), e la mancata restituzione del bene oggetto di locazione finanziaria, non potevano legittimare una segnalazione a sofferenza, se non a fronte di una precisa valutazione dello stato di insolvenza della società, ovvero di una situazione patrimoniale equiparabile, apprezzabile come deficitaria.
In particolare, secondo la linea difensiva tracciata dalla ricorrente, I’istituto segnalante (ossia la società di leasing), nell’operare la segnalazione a sofferenza non avrebbe tenuto conto degli imprescindibili principi rielaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass. 12626/2010) con riferimento ai parametri indicati nella circolare n. 139 del 1991 – ultimo aggiornamento -, contenente le Istruzioni per gli Intermediari Creditizi: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda” (Cfr. Cap. II, Sez. II, n. 1.5, Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli Intermediari Creditizi).
Sicché, proseguendo nell’analisi delle argomentazioni sviluppate dalla ricorrente, non essendo presente nel caso di specie traccia alcuna di protesti, esecuzioni o istanze di fallimento, che lasciassero presagire uno stato di difficoltà economica sostanzialmente equiparabile a quello di insolvenza fallimentare, seppur secondo una nozione lievor rispetto a quest’ultima, il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto accogliere il ricorso cautelare d’urgenza ed ordinare l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Detta impostazione, tuttavia, non teneva conto di una serie di ineludibili circostanze portate all’attenzione del Tribunale petroniano proprio dalla società di leasing: i) la crisi di liquidità della ricorrente ed una situazione finanziaria altamente rischiosa, atteso l’utilizzo di numerose e consistenti linee di credito con plurimi Istituti; ii) l’incapacità di far fronte ai propri obblighi contrattuali autonomamente e la continua necessità di ricorrere al credito bancario; iii) i rilevamenti finanziari ed i dati di bilancio; iv) per quanto il credito vantato fosse di modesto importo, l’inadempimento della ricorrente non poteva certo risultare giustificato, né l’autovettura poteva dirsi restituita.
Ed infatti, a definizione del giudizio occorso tra le parti, il Tribunale felsineo ha affermato che: “la segnalazione di sofferenza si riferisce ad un unico credito, è vero, tutto sommato, di modesto importo rispetto al complessivo fatturato della società ricorrente, ma che si presta ad evidenziare una profonda crisi di liquidità, tale da concretare (al di là dell’assenza di protesti e di istanze di fallimento già presentate, come documenta la ricorrente) una situazione finanziaria complessiva comunque altamente rischiosa in relazione al credito bancario di cui, a tutt’oggi, la ricorrente mostra di aver usufruito mediante lo sfruttamento di cospicue linee di credito verso plurimi istituti, e la conseguente formazione di un ingente indebitamento, senza che appaia allo stato sussistente – per tabulas – una capacità di restituzione adeguata, quanto meno a breve termine”;
Non senza precisare che: “l’iniziativa assunta dalla resistente, in particolare, non appare senz’altro infondata, né inopportuna, in quanto supportata da rilevamenti finanziari e dati di bilancio, tratti da sistema di consultazione pubblicamente accessibile e comunque non efficacemente contestati da parte ricorrente, di tenore inequivocabile, che danno conto del progressivo preoccupante scadimento dell’indice di liquidità immediata, di un preoccupante calo di fatturato, di un rapporto costantemente svantaggioso tra accreditamento ed indebitamento, di un indice in netta discesa del ROE (rendimento del capitale proprio), di una preoccupante indisponibilità di mezzi finanziari liquidi o di pronta liquidità con cui far fronte agli impegni ordinari, di cui si fa perfino esplicita ammissione nella nota integrativa al bilancio redatta ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.”.
Ed infine: “la prospettazione, compiuta dal ricorrente a giustificazione del di mancato pagamento in ragione della contestazione del credito non appare, in ogni caso, supportata da sufficiente documentazione, a prescindere dal fatto che – dopo aver sollevato generiche doglianze sul funzionamento della vettura all’inizio del 2012, e non averne documentato con prove certe la definitiva e rituale restituzione a chicchessia, tanto meno a chi, in virtù del contratto di leasing in atti, risultava concedente della vettura in oggetto, ed avente signoria sulla medesima (v. contratto in data 26 maggio 2010) – la resistente ha per la prima volta avanzato le proprie eccezioni di inadempimento contrattuale in sede giudiziale solo con l’opposizione a decreto ingiuntivo”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice del cautelare segnano un passaggio importante, frutto di una sempre più crescente, e maturata, consapevolezza giurisprudenziale, capace di ricercare in indici esteriori ai canonici parametri di riferimento impiegati nella valutazione della liceità, o meno, di una segnalazione in Centrale Rischi, ulteriori elementi strutturali e di sistema in grado di evidenziare la carenza del fumus.
Ed è proprio in tale contesto, che la crisi di liquidità che concreta una situazione finanziaria altamente rischiosa per eccessivo ricorso al credito bancario, legittima la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.