Mediante il ricorso al procedimento di cui all’articolo 2409 del Codice Civile, l’azionista di minoranza della S.p.A. conveniva in giudizio l’allora Presidente, nonché tutti i membri del consiglio di amministrazione della società, denunciando, inter alia, il compimento di svariate irregolarità gestorie da parte dell’organo amministrativo, nonché una complessiva involuzione della struttura della governance societaria, con conseguente deterioramento del sistema gestionale della S.p.A., dovuta in particolare alla concentrazione di ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo al Presidente.
I resistenti opponevano, fra l’altro, la non sindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori (c.d. business judgment rule), sostenendo comunque l’assenza di qualsivoglia irregolarità nell’operato dagli stessi svolto durante il proprio incarico.
I giudici di merito hanno ritenuto non condivisibile il suesposto argomento difensivo sostenendo che “[…] pur dovendosi seguire il generale principio dalla insindacabilità nel merito delle scelte gestorie in quanto tali, le stesse devono comunque essere ricondotte all’altrettanto generale dovere di svolgimento dei compiti gestori “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” prescritta dall’art.2392 cc, diligenza che, oltre a richiedere, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’adozione di “cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta” gestoria di un dato tipo (cfr. da ultimo Cass. n.3409/2013) al fine di saggiarne il grado di rischio, è da ritenersi debba ricomprendere anche la ponderazione della incidenza di ogni scelta dell’organo amministrativo rispetto alla complessiva situazione dell’impresa […]”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistere molteplici elementi idonei a fondare il convincimento dell’esistenza di un’anormale situazione gestoria della S.p.A., scaturente dalla complessiva condotta negligente dell’organo amministrativo della stessa. I giudici di legittimità hanno pertanto ritenuto ricorrere i presupposti di cui all’articolo 2409 del Codice Civile, disponendo la revoca dall’incarico degli allora componenti del consiglio di amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi del comma 4 del summenzionato articolo.