Il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma primo, richiamato dall’art. 182 bis, comma quinto, legge fallim., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d’impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.
In caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d’appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma primo, richiamato dall’art. 182 bis, comma quinto, legge fallim., nega l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d’impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.