Con risposta all’interpello n. 153 del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
In particolare, è stato evidenziato che gli articoli 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1 gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data (tali disposizioni sono state oggetto di modifiche successive quale da ultimo, quelle contenute nella Legge 27 dicembre 2017, n. 105).
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita “perizia giurata di stima” (cfr. articolo 7 comma 1, della Legge n. 448 del 2001) redatta da professionisti abilitati.
Una volta rideterminato, il suddetto costo di acquisto diviene utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR.
La redazione ed il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. Quest’ultimo termine, per effetto di diverse disposizioni normative, ha subito numerose proroghe. In particolare, per il periodo di imposta 2017, l’articolo 1, comma 554 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha fissato detto termine al 30 giugno 2017.
La disciplina normativa di riferimento condiziona la spettanza dell’agevolazione fiscale in esame ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente, tra i quali, l’obbligo di redazione della suddetta perizia e la conservazione, esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il valore in tal modo rideterminato può essere utilizzato per determinare le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni, sempreché sia corrisposta l’imposta sostitutiva dovuta entro il termine ultimo previsto dalla norma.
Con riferimento specifico al valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate, nella ipotesi in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato, per effetto del comma 7 dell’articolo 5 in esame, l’intermediario deve tener conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto. A tal fine, pertanto, come chiarito dalla circolare n.47/E del 5 giugno 2002, il contribuente deve preventivamente fornire all’intermediario la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata.
Nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga di un intermediario ai fini del pagamento della relativa imposta sostitutiva, dunque, la normativa richiede espressamente che la perizia giurata di stima debba essere predisposta e prodotta prima della cessione della relativa partecipazione.
Sulla base di tali presupposti, tenuto conto che la legge individua il termine entro il quale la predetta perizia deve essere asseverata, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, ai fini della corretta validità della procedura di rideterminazione prevista dalla Legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni, tale puntuale obbligo di legge non possa essere disatteso dal contribuente. La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.