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Giurisprudenza

Riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento: sulla rilevanza della decisione della CGUE nel diritto interno

16 Dicembre 2019

Alberto Mager

Tribunale di Napoli, 22 novembre 2019, n. 10489 – G.U. Alinante

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame il Tribunale di Napoli prende posizione su una questione di grande attualità ed importanza. Come è noto, con la sentenza dello scorso 11 settembre (C-383/18), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del finanziamento in caso di rimborso anticipato (di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE recepito con l’attuale art. 125-sexies, comma 1, T.U.B.) include tutti i costi posti a carico del consumatore. Tale arresto si confronta e supera nettamente l’impostazione – da ormai qualche anno radicatasi nell’operatività italiana del credito al consumo e avallata da ABF e Vigilanza – fondata sul distinguo tra costi riconducibili ad attività collegate alla durata del rapporto di credito (c.d. costi recurring) e costi relativi a servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up-front), e funzionale ad escludere i secondi dal perimetro del diritto alla riduzione.

Venendo alla pronuncia in commento, il Tribunale si trova a decidere l’appello avverso una sentenza del giudice di pace di Napoli del 2016 che, su ricorso di un cliente a seguito dell’estinzione anticipata di un prestito dietro cessione del quinto, aveva riconosciuto la riduzione (anche) del costo indicato in contratto come relativo alla remunerazione dell’attività di “mediazione creditizia” pagata dalla banca e poi ribaltata sul cliente (onere che ben può considerarsi paradigma dei costi c.d. up-front) [1]. Il Tribunale ritiene che tale “attività [è] certamente già stata svolta interamente prima che il rapporto venisse anticipatamente estinto”, e che quindi il relativo costo era stato erroneamente incluso dal giudice di pace nel perimetro della riduzione riconosciuta al cliente; accoglie dunque parzialmente l’appello rideterminando l’importo dovuto dall’istituto a titolo di riduzione.

È davvero immediato notare il contrasto con la richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, laddove il Tribunale ritiene che non debba essere restituita al cliente una componente di costo perché da considerarsi up-front, così fondando la decisione proprio sulla distinzione respinta dalla Corte. E si noti che il Tribunale si ritiene al riguardo libero da vincoli interpretativi, alla luce della notazione – che appare quella decisiva per questo aspetto – secondo cui l’intervenuta pronuncia della Corte (che pure è nota al giudicante) sarebbe attinente all’interpretazione dell’articolo 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE (e non del diritto interno), e “salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere”, “una Direttiva non può essere immediatamente applicabile tra privati”.

Non è questa la sede per sviluppare considerazioni critiche, ma deve dirsi che appare quantomeno dubbio che la notazione da ultimo riportata sia davvero dirimente ai fini della soluzione della questione circa l’attuale portata della pronuncia della CGUE con riferimento all’operatività e al diritto vivente interno. Del resto, i primi commenti in dottrina spostano il focus dal tema dell’efficacia propriamente normativa della direttiva – la cui rilevanza per la questione sopra posta è discutibile – al rilievo davvero basico (e indiscutibile) secondo cui le pronunce della Corte valgono a chiarire in modo “vincolante” per il giudice nazionale l’interpretazione del diritto interno, nella misura in cui quest’ultimo (art. 125-sexies T.UB.) rappresenta trasposizione di una direttiva (art. 16, par. 1; direttiva 2008/48/CE); e concludono che la sentenza è certamente idonea a conformare con effetto immediato il nostro mercato del credito al consumo [2]. Come del resto prontamente riconosciuto da Banca d’Italia con la nota dello scorso 4 dicembre, pubblicata su questo sito lo scorso 10 dicembre (cfr. contenuti correlati), ove si legge peraltro che la regola stabilita dalla CGUE vale anche per i “finanziamenti in essere”.

 

[1] Secondo quanto riportato nella sentenza, il contratto indica che quella componente di costo remunera l’attività di “intermediazione del prestito per l’attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell’operazione a cui il cedente [il mutuatario, il quale cedeva quote dello stipendio, ndr.] si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e gestione del prestito”. È interessante notare che tale componente – che rappresenta a ben vedere il ribaltamento sul cliente di un costo sostenuto dalla banca – rappresenta la gran parte della somma riconosciuta al cliente a titolo di riduzione.

[2] Si vedano almeno Dolmetta, Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della corte di giustizia, in IlCaso.it e Tina, Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista di Diritto Bancario, 2019, fasc. IV.

 

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