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Giurisprudenza

Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e nullità della delibera di ripianamento laddove non unanime

24 Gennaio 2020

Francesco Pezone

Tribunale di Milano, 2 luglio 2019, n. 6411 – Pres. Riva Crugnola, Rel. Simonetti

Di cosa si parla in questo articolo

Ove non approvata all’unanimità, è nulla per illiceità dell’oggetto la delibera assembleare adottata dai soci di una S.r.l. che, a fronte di una perdita che ha determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, dispone il ripianamento della stessa mediante intervento pro-quotadei soci.

Nel caso di specie, la delibera era stata approvata con il consenso di quattro soci – ciascuno dei quali rinunziava al proprio credito nei confronti della società derivante da un finanziamento infruttifero – e col voto contrario di un altro socio, obbligato dalla delibera a partecipare al ripianamento della perdita mediante versamento di denaro in cassa. Era stato quest’ultimo ad impugnare il provvedimento assembleare, chiedendone l’annullamento, in quanto, inter alia, assunto in violazione del “…principio generale che impedisce alla maggioranza dei soci di vincolare ed obbligare i soci di minoranza ad effettuare apporti ulteriori rispetto al conferimento iniziale”.

Il collegio meneghino, accogliendo la tesi attorea, sancisce di fatto un divieto di elusione contabile delle perdite in difetto della volontà unanime dei soci e dichiara la nullità della delibera. La decisione dell’assemblea di immettere valori patrimoniali, obbligando in tal senso anche il socio che non aveva concorso all’approvazione della delibera, è assunta in violazione dell’articolo 2482-ter del codice civile: tale norma presenta carattere imperativo, perché posta non solo a tutela dell’interesse dei soci, ma anche – e soprattutto – a garanzia della capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, quale forma di bilanciamento della responsabilità limitata dei soci.

Ai sensi di tale norma, pertanto, gli amministratori avrebbero dovuto senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e la contestuale reintegrazione dello stesso almeno sino al minimo legale ovvero, in alternativa, la trasformazione della società.

Tale soluzione è funzionale ad assicurare la ricapitalizzazione dell’ente, nel rispetto della parità di trattamento tra i soci: laddove questi non fossero stati interessati ad investire ulteriormente, avrebbero potuto non esercitare il diritto di opzione ad essi riconosciuto dalla legge in via proporzionale, così consentendo agli altri soci di sottoscrivere le quote rimaste inoptate. Qualora invece l’aumento di capitale non fosse stato sottoscritto nella misura minima necessaria, avrebbe trovato applicazione la causa di scioglimento della società prevista dall’articolo 2484, comma 1, n. 4 del codice civile.

 

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