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Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo

12 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 203 del 5 luglio 2022 in materia di riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis c.c.

Di seguito la massima del Consiglio notarile.

Alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo non sono applicabili le disposizioni degli artt. 2445 e 2482 c.c., mentre sono applicabili le sole prescrizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l’entità delle perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.). In particolare:

  • non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e pertanto la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
  • non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
  • la deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
  • non sussiste l’obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l’adunanza.

La riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo può essere deliberata per l’ammontare liberamente determinato dall’assemblea sino a concorrenza delle stesse.

Sul punto l’ordinamento italiano, agli artt. 2446 e 2447 c.c. (per le s.p.a.) e 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le s.r.l.), ha fissato la soglia di “gravità” delle perdite a un terzo del capitale sociale e ha predisposto regole nel solo caso di perdite eccedenti tale limite.

La massima analizza alcune problematiche che si pongono quanto le perdite siano inferiori ad un terzo del capitale sociale. In tale circostanza, infatti, tale riduzione non è disciplinata da nessuna norma.

Innanzitutto, il Consiglio notarile di Milano ritiene, in questo caso, inapplicabili le norme previste in tema di riduzione c.d. “reale” del capitale sociale (artt. 2445 e 2482 c.c.) perché:

  • non c’è una diminuzione dell’attivo patrimoniale;
  • non è prevista un’imputazione di capitale a riserva.

Mentre resterebbe applicabile (a tutela dei creditori e dei soci) il modello informativo previsto  per il caso di perdite rilevanti a seguito delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale adeguatamente aggiornati.

Resta ovviamente fermo l’obbligo di procedere, prima della riduzione del capitale, alla copertura delle perdite mediante azzeramento di tutte le riserve iscritte in bilancio (che siano utilizzabili a tale scopo, ivi inclusa la riserva legale).

La natura non obbligatoria, ma facoltativa, della riduzione del capitale per perdite inferiori a un terzo ha come conseguenza la possibile deliberazione da parte dell’assemblea anche per un ammontare inferiore alle perdite.

Tale decisione si pone in termini di maggior tutela per i creditori sociali mantenendo un più elevato vincolo di distribuzione futura del patrimonio sociale e un conseguente obbligo di accantonamento degli utili futuri a copertura delle perdite pregresse non coperte.

La facoltà di delegare all’organo amministrativo la riduzione del capitale sociale a copertura di perdite è invece limitata alle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale. 

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