L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito al decreto-legge n. 31 del 5 febbraio 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».
In particolare, il decreto sopracitato ha istituito un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» e stabilito la relativa dotazione, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR), volte a ridurre la tassazione sul lavoro:
- la prima misura (trattamento integrativo), consiste nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
- la seconda misura (ulteriore detrazione fiscale) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 20208 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
In particolare, nella propria Circolare, l’AE si è soffermata e ha approfondito i seguenti profili:
- ambito di applicazione del trattamento integrativo;
- ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale;
- sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale;
- adempimenti dei sostituti d’imposta;
- salvaguardia del bonus Irpef e del trattamento integrativo;
- trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale non spettanti;
- recupero da parte dei sostituti d’imposta del trattamento integrativo erogato;
- contribuenti senza sostituto d’imposta;
- rilevanza fiscale del trattamento integrativo.