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Giurisprudenza

Riduzione delle sanzioni tributarie in pendenza di concordato preventivo

26 Febbraio 2025

Cassazione Civile, Sez. V, 12 febbraio 2025, n. 3617 – Pres. Crucitti,  Rel. Nardin

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza 3617/2025  la Cassazione si è pronunciata circa la possibilità, da parte dell’impresa soggetta a concordato preventivo non ancora omologato, di beneficiare del regime di favore per il pagamento di sanzioni connesse a violazioni di obblighi tributari, basato sulla riduzione delle sanzioni tributarie. 

L’articolo 2 comma 2 d.lgs.462/1997, infatti, prevede che l’Amministrazione finanziaria, a fronte dell’accertamento della violazione di obblighi tributari, possa chiedere al contribuente il pagamento ridotto delle relative sanzioni, attraverso un procedimento che prevede l’invio di un avviso bonario, con indicazioni di un termine per l’adesione.

Decorso tale termine il procedimento prosegue con l’iscrizione a ruolo e il recupero delle somme oggetto di violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, l’impresa riceveva l’avviso bonario in pendenza della procedura di concordato preventivo, con fissazione del termine sempre nel corso della stessa procedura.

Per tale ragione, in pendenza della procedura di concordato preventivo, l’impresa lamentava l’impossibilità di effettuare il pagamento richiesto in via ridotta, nel rispetto del principio di par condicio creditorum.

La Cassazione, nel respingere tale eccezione del contribuente, evidenzia come, laddove il contribuente non effettui il pagamento entro il termine fissato nell’avviso bonario, egli decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni tributarie, posto che:

  • da un lato, presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie è la mancata iscrizione a ruolo dell’imposta,
  • dall’altro, se il contribuente non può avvalersi del beneficio per fatto a lui imputabile (tale essendo l’insolvenza cui è conseguita l’apertura del concordato preventivo), non può pretenderne l’applicazione.
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