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Giurisprudenza

Riduzione d’ipoteca: condizioni per l’esperibilità del rimedio

14 Giugno 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 7165 -Pres. Mocci, Rel. Guida

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 7165 emanata in data 18 marzo 2024, (Pres. Mocci, Rel. Guida) la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di riduzione di ipoteca ex art. 2872 c.c., stabilendo che non ha diritto ad esperire tale rimedio colui che non sia proprietario dei beni gravati da ipoteca, perché non si è verificata la condizione a cui il trasferimento del bene gravato da ipoteca era subordinato. 

Nel caso, l’immobile gravato da ipoteca era un edificio che, previa demolizione e ricostruzione per intero, era stato ceduto, mediante contratto di permuta, ad altra società, con trasferimento della proprietà condizionato al termine dei lavori e alla presentazione di richiesta di agibilità.

A seguito del fallimento della medesima società cedente, prima dell’ultimazione dei lavori, la società cessionaria domandava la riduzione dell’ipoteca sugli appartamenti in costruzione, allegando che questa diminuiva la commerciabilità dell’edificio.

La domanda viene rigettata sia in primo che in secondo grado. 

La Corte di Cassazione conferma quanto già statuito dalle Corti territoriali.

In particolare, essa motiva contrapponendo la posizione giuridica del soggetto che non è ancora proprietario del bene gravato da ipoteca, in quanto non si è ancora verificata la condizione prevista dal contratto per il trasferimento della proprietà, ed il soggetto, proprietario di più edifici, gravati dalla medesima ipoteca, che ne trasferisca uno, o più, a cessionari a conoscenza del vincolo ipotecario.

La Corte afferma che il primo, non proprietario, non avrà diritto alla riduzione di ipoteca; mentre il secondo potrà agire a tale fine, anche a seguito del trasferimento, essendogli riconosciuto interesse meritevole di tutela avente ad oggetto la liberazione degli immobili alienati (conferma così la precedente Cassazione 27 marzo 2001, n. 4428).  

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