Affinché l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., il diritto soggettivo all’espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre sia accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l’amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.
Il patto di sindacato, in cui i soci abbiano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per due successivi trienni, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 cod. civ., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni ed obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare.