1) L’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di «intermediazione assicurativa» rientra il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, anche in assenza dell’intenzione dell’intermediario assicurativo interessato di procedere alla conclusione di un vero contratto di assicurazione.
2) Le consulenze finanziarie relative all’investimento di capitale erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.