La Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito cooperativo (BCC).
La disciplina riguarda profili importanti per la qualificazione delle BCC come banche mutualistiche a carattere locale: le categorie di soci e di azioni; la zona di competenza territoriale nella quale le BCC possono raccogliere soci e svolgere l’attività; l’obbligo di operare prevalentemente con i soci e i limiti all’operatività fuori della zona di competenza; le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili.
L’intervento completa la riforma del settore delle banche di credito cooperativo avviata con il D.L. n. 18/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016), per la cui attuazione la Banca d’Italia aveva emanato disposizioni a novembre 2016 (19° aggiornamento della Circolare n. 285/2013). L’obiettivo delle nuove norme è di fornire a tutti i soggetti coinvolti nel processo di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi (in primo luogo la capogruppo e le BCC) un quadro normativo chiaro, certo, completo e aggiornato. Sono previsti regimi transitori per favorire il graduale adeguamento delle BCC agli aspetti più innovativi della nuova disciplina.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle BCC dalla data di iscrizione del gruppo bancario cooperativo di appartenenza nell’albo dei gruppi bancari.