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Attualità

Riforma Cartabia e processo civile: un nuovo inizio?

24 Gennaio 2023

Maria Claudina Sponti, AndPartners Tax and Law Firm

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo fornisce alcuni spunti sulla riforma Cartabia sul processo civile, con particolare riferimento alla modifica del giudizio ordinario di cognizione ed ai dubbi sull’applicabilità concreta della stessa.


L’entrata in vigore della riforma Cartabia

Si appresta ad entrare in vigore il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. Riforma Cartabia) per la parte che ha riformato il processo civile.

Infatti, con la “Legge di bilancio 2023” (L. 29 dicembre 2022 n. 197), all’art. 1 comma 380, è stata anticipata, dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023, la data di entrata in vigore della normativa (ad eccezione degli articoli sulla digitalizzazione del processo di cui al Titolo V ter, Capo I, Disp. att. c.p.c.).

Anticipazione che è stata malvista da diverse Associazioni forensi, le quali hanno lamentato una lesione del principio di gradualità e difficoltà pratiche nell’attuazione di una simile modifica, che inciderà su tutto il processo, in tempi così brevi.

Riforma del processo civile: cosa cambia

Pur con queste e altre incognite relative alla sua applicazione pratica, la riforma, da una prima lettura, sembra aver da una parte normativizzato alcuni principi preesistenti in prassi e giurisprudenza, e dall’altro sembra voler eliminare alcuni “momenti morti” del processo civile, snellendolo.

Leggendo il testo del decreto non può che soffermarsi sull’instaurazione del processo, che sembra in parte ispirarsi alla discovery anglosassone, in quanto prevede un’ampia fase preparatoria, precedente alla prima udienza, con scambi di atti e documenti tra le parti e svolgimento di tutte le attività preliminari al processo.

Sin dall’introduzione del giudizio ordinario davanti al tribunale – che prevede la necessaria mediazione di un avvocato (ad eccezione dei casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali) – viene, in particolare, richiesta alle parti chiarezza e specificità delle domande (forse un modo per convincere gli avvocati troppo ampollosi e prolissi a modernizzare i propri scritti abbandonando il “legalese”).

È stato altresì previsto lo specifico incombente per l’attore, comma 3, lettera 3 bis dell’art. 163 c.p.c., di provare di aver assolto agli oneri di procedibilità, qualora la domanda li preveda (ad es. nei casi di mediazione o la negoziazione obbligatoria, anch’esse riformate e incentivate).

Poiché nel nuovo processo civile della riforma Cartabia tutta la fase preliminare e di integrazione istruttoria (gli attuali termini previsti dall’art. 183 comma 6 c.p.c.) viene anticipata ad un momento anteriore alla prima udienza di comparizione delle parti, anche i termini di costituzione si sono ampliati:

  • dovranno decorrere almeno 120 giorni liberi tra la data della notifica della citazione e la data di udienza se in Italia e 150 giorni se all’estero;
  • il convenuto dovrà costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza in citazione, ferme le decadenze previste dagli articoli 167 e 38 c.p.c. per la costituzione tardiva.

Proprio tale meccanismo ha portato all’eliminazione della previsione, per il convenuto, della costituzione alla prima udienza, poiché altrimenti si renderebbe impossibile un controllo preventivo ad opera dal giudice.

Costitute in giudizio le parti, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.lgs. 149/2022 e ribadito dalla Corte di Cassazione nella Relazione n. 110 del 1° dicembre 2022, il giudice effettuerà le verifiche sulla corretta instaurazione del contraddittorio (art. 171  bis c.p.c.), la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, o potrà assegnare dei termini alle parti (da calcolare a ritroso rispetto all’udienza in citazione) per definire il thema decidendum e del thema probandum, mediante lo scambio di memorie integrative (art. 171 ter).

Queste ultime, come già evidenziato, ricalcano le attuali memorie disciplinate dall’art. 183 comma 6 c.p.c., nei termini di 40, 20 e 10 giorni e andranno prima dell’udienza.

Tutti gli adempimenti sopra elencati, e il necessario esame preventivo effettuato dal giudice, fanno sì che quest’ultimo possa differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza (in tal caso i termini di cui all’art 172 ter decorreranno da tale data).

Cristallizzato il perimetro del processo avrà luogo la prima udienza, disciplinata dall’art. 183, momento focale per le sorti del giudizio.

In questa udienza il giudice deciderà, sulla base di quanto già prodotto ed eccepito dalle parti, se la causa necessiti di attività istruttoria o se sia già matura per la decisione, oppure, ai sensi dell’art. 183 bis, potrà formalizzare la conversione del rito da ordinario a semplificato ai sensi dell’art. 281 decies.

Questa udienza non servirà solo a disciplinare la fase istruttoria, perché, prevedendo la comparizione personale delle parti, sarà anche l’occasione perché il giudice esperisca il tentativo di conciliazione (come previsto in molti ordinamenti, tra i quali quello francese). E qualora le parti non presenzino, questo potrà essere valutato ai fini della decisione ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c..

Il giudice, inoltre, potrà interrogare liberamente le parti e chiedere chiarimenti che ritiene necessari sulla base dei fatti allegati.

Ora, se il giudice riterrà necessaria la fase istruttoria, ai sensi del quarto comma dell’art. 183, programmerà il calendario del processo, fissando l’udienza di assunzione delle prove entro novanta giorni e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, tutte le successive udienze, sino alla rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che dovranno essere espletati da ciascuna delle parti.

Quest’ultima previsione, sulla carta, appare un ottimo metodo per scandire i tempi del processo, eliminando inutili rinvii, ma andrà verificato se, nei fatti, possa trovare valida applicazione nell’attuale sistema giudiziario, che ancora vede pochi magistrati rispetto all’enorme arretrato esistente.

Novità della riforma Cartabia ci sono anche sulla conclusione del processo civile.

Mentre oggi è previsto che a seguito dell’udienza della precisazione delle conclusioni, le parti abbiano termini per comparse conclusionali e di replica, cui seguirà l’emissione della sentenza da parte del giudice, con tempistiche non chiare, nella nuova formulazione della norma il giudice fisserà l’udienza per la rimessione della causa in decisione e contestualmente concederà i termini per il deposito di tre atti: precisazione conclusioni (60 giorni prima dell’udienza), comparse conclusionali (30 giorni prima dell’udienza) e memorie di replica (15 giorni prima dell’udienza).

Un cenno meritano, infine, le ordinanze definitorie, disciplinate dagli artt. 183 ter e 183 quater c.p.c.. Nelle cause di competenza del tribunale, aventi ad oggetto diritti disponibili, il giudice su istanza di parte, può emettere provvedimenti provvisori (reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies), di accoglimento o di rigetto di specifiche domande.

Queste ordinanze, che possono essere per l’accoglimento e il rigetto di qualsivoglia domanda formulata in atti, non possono passare in giudicato, ma sono dotate di efficacia esecutiva. Inoltre, se sono di accoglimento, liquideranno anche le spese di giudizio.

L’importanza di queste ordinanze definitorie, e in particolare quelle di rigetto, è che fungono da ulteriore filtro nel processo, dal citato art. 183 quater, in quanto possono essere emesse dal giudice al termine della prima udienza di comparizione delle parti (a differenza di quelle di accoglimento che non hanno tale preclusione temporale) quando la domanda proposta dall’attore sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 163.

Queste alcune delle novità che la riforma Cartabia del processo civile porterà e che, ad opinione della scrivente, avrebbero avuto bisogno del necessario tempo per essere correttamente applicate sulla base del vecchio detto secondo cui la gatta frettolosa fece i gattini ciechi…

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