Presentato alla Camera il 6 marzo 2024 lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia, che apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega (art. 1 L. 206/2021).
Lo schema di decreto legislativo, che si compone di 8 articoli, contiene infatti disposizioni correttive e di coordinamento del D. Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente.
Dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, si evince che, in questa fase, il Governo ha ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o le integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale ne viene confermato l’impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega.
Al riguardo la Relazione evidenzia che la legge di delega 26 novembre 2021, n. 206 consente l’adozione, entro la data del 1° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi.
Il presente intervento correttivo, come le disposizioni su cui insiste, si iscrive inoltre nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è indirizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.
Per quanto attiene, in particolare, al perimetro di riferimento del PNRR e più in particolare alle misure adottate al fine di soddisfare gli impegni assunti con la Commissione Europea in relazione alla riforma del processo civile, le modifiche, nell’intento dei proponenti, confermano e in alcuni casi rafforzano il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell’arretrato innescati dalla riforma Cartabia.
In sintesi, ecco gli interventi previsti nel decreto correttivo della riforma Cartabia:
- viene implementata la digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità;
- viene semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e ampliato l’uso di questo strumento;
- viene rivista la formulazione dell’art. 171-bis c.p.c., in modo da rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, per evitare che questo debba ritornare ad una fase precedente, in un’ottica di semplificazione e accelerazione delle attività giudiziarie;
- viene favorito e ampliato l’impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo;
- viene agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo;
- viene estesa anche ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).
Sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico, aggiornando le disposizioni che si rifacevano al processo “analogico” e prevedevano:
- il deposito di atti presso la cancelleria
- la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito
- la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria.