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Approfondimenti

Riforma Cartabia: il processo civile ed esecutivo dopo il Correttivo

4 Aprile 2025

Margherita Domenegotti, Partner, La Scala

Chiara Gennaro, Managing Associate, La Scala

Jessica Cammarano, Managing Associate, La Scala

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza le modifiche apportate dal recente Decreto Correttivo (D.lgs. n. 164/2024) alla Riforma Cartabia, in particolare sul processo civile e il procedimento esecutivo.


1. Introduzione

A pochi mesi dall’entrata in vigore del Decreto Correttivo Cartabia, che introduce disposizioni integrative e correttive alla Riforma dell’ordinamento civile, si rende opportuno analizzare i punti di forza e le criticità emersi in questa prima fase di applicazione.

L’intervento “correttivo”, che si colloca nel quadro degli impegni assunti con il PNRR e si compone di 8 articoli, non apporta modifiche significative all’impianto normativo già delineato dalla Riforma Cartabia ma, come anticipato nella Relazione Illustrativa, ha lo scopo di rendere più fluidi alcuni snodi del processo civile ed esecutivo e più chiari i punti controversi che hanno dato luogo a diversi orientamenti interpretativi.

Con l’intento di agevolare il lettore, l’analisi si concentrerà dapprima sulle principali modifiche alla Riforma Cartabia relative al processo civile e, successivamente, su quelle attinenti al processo esecutivo.

2. Interventi normativi

A) Riforma Cartabia e processo civile 

i) Processo di cognizione di primo grado: verifiche preliminari ex articolo 171 bis c.p.c.

L’art. 171 bis c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, disciplina una serie di verifiche preliminari nel processo civile che devono essere svolte dal giudicante, affinché la causa giunga alla prima udienza di comparizione delle parti solo dopo essere stata adeguatamente istruita.

All’indomani dell’intervento della Riforma Cartabia sul processo civile, però, sono emerse numerose problematiche interpretative nell’applicazione pratica della norma in commento, che hanno spinto il legislatore, in occasione della pubblicazione del Decreto Correttivo, a riscrivere quasi integralmente il citato articolo.

Con la nuova formulazione, il giudice è obbligato a compiere le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (I comma) e ad adottare uno dei provvedimenti previsti dalla norma solo se ravvisa dei vizi o la necessità di integrare il contraddittorio, con rinvio dell’udienza di prima comparizione per consentire alle parti di adempiere agli obblighi da lui disposti (II comma).

In quest’ultima ipotesi, il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento di novità sulle attività svolte dal Giudice, il quale è tenuto ad effettuare un secondo vaglio sulle verifiche preliminari entro il termine di cinquantacinque giorni prima della nuova udienza fissata per la comparizione parti, al fine di appurare che le prescrizioni impartite siano state effettivamente adempiute.

Il tutto, con lo scopo di garantire che l’udienza di prima comparizione si tenga solo quando il contraddittorio tra le parti sia stato correttamente instaurato, e non ci siano altre problematiche di natura procedurale.

Rientra in quest’ottica la previsione legislativa di anticipare al momento delle verifiche preliminari la valutazione sulla competenza per materia, valore e territorio di cui all’art. 38 c.p.c. nonché la verifica sull’eventuale conversione del rito, con conseguente abrogazione dell’art. 183 bis c.p.c. che individuava nell’udienza di comparizione parti il momento per provvedervi.

Nel testo previgente, infatti, la decisione sul mutamento del rito da parte del giudice avveniva alla prima udienza di comparizione con un’ordinanza non impugnabile e quindi non revocabile. Questa soluzione, pur garantendo il contraddittorio tra le parti sul punto, finiva per risultare inefficace, in quanto la conversione veniva disposta quando ormai erano trascorsi più di quattro mesi dall’introduzione della causa, e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall’art. 171ter c.p.c.

Poiché, in questo modo, il passaggio al rito semplificato non comportava alcun vantaggio in termini di riduzione dei tempi del procedimento né di risparmio dell’attività espletata, il legislatore ha ritenuto opportuno anticipare la modifica del rito alla fase delle verifiche preliminari, accogliendo le osservazioni iniziali degli operatori del settore.

Tuttavia, il legislatore, al fine di evitare di prestare il fianco a possibili contestazioni sulla lesione del diritto di difesa e sulla violazione del contraddittorio, ha sostituito la tipologia di provvedimento con il quale assumere la decisione sul mutamento del rito, da ordinanza non impugnabile a decreto. Con tale modifica si è voluto consentire, dunque, al Giudice, durante l’udienza, di rivedere la propria decisione iniziale e riportare il processo al rito ordinario all’esito del contraddittorio tra le parti e di una valutazione più accurata.

Infine, il legislatore all’ultimo comma dell’art. 171 bis c.p.c. ha chiarito che i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171 ter c.p.c. iniziano a decorrere solo quando il giudice, all’esito di tutte le verifiche, emette il decreto con il quale conferma o differisce l’udienza indicata in citazione.

ii) Udienza cartolare 

Il Decreto Correttivo ha apportato modifiche anche alla disciplina dell’udienza cartolare e dunque alla norma di cui all’art. 127 ter c.p.c..

La Riforma Cartabia aveva previsto la possibilità di applicare la modalità “trattazione scritta” nel processo civile, in luogo della udienza vera e propria, nei soli casi in cui non è prevista la partecipazione personale delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice, con il limite, inoltre, di poter dedurre solo istanze e conclusioni. Modalità questa accessibile anche su richiesta congiunta delle parti, ove ricorrano i casi di cui sopra.

Sin dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia, però, sono emersi dubbi interpretativi sull’ambito di operatività dell’udienza cartolare nel processo civile. In particolare, era incerto se la trattazione scritta fosse applicabile all’udienza di discussione orale e, in generale, alle udienze che richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un’interlocuzione con il giudice.

Con il Decreto Correttivo, il legislatore ha cercato di dissipare tali dubbi apportando alcune integrazioni all’art. 127 ter c.p.c. In particolare, al primo comma, è stato previsto che l’udienza non possa essere sostituita nei casi in cui la presenza delle parti sia prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

Con tale disposizione, il legislatore ha voluto, da un lato incentivare l’utilizzo della modalità cartolare in tutti quei casi in cui la trattazione della causa in presenza non comporti una concreta utilità alla vicenda processuale e, dall’altro, chiarire che l’udienza in presenza è insostituibile nell’ipotesi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e il giudice sia necessaria alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, all’esercizio del diritto di difesa o alla conciliazione della lite.

Modifiche importanti sono state inoltre apportate anche al secondo comma dell’art. 127 ter c.p.c.: il Decreto ha stabilito che l’udienza pubblica disciplinata ai sensi dell’art 128 c.p.c. non può essere sostituita dalle note scritte a fronte dell’opposizione anche soltanto di una delle parti.

L’intento del legislatore è quello di contemperare l’esigenza organizzativa dell’ufficio giudiziario di convertire l’udienza in presenza a trattazione scritta, con la tutela del diritto di difesa della parte che, anche unilateralmente, può domandare il ripristino della pubblica udienza.

Anche il terzo comma dell’art. 127 ter c.p.c. è stato oggetto di integrazione ad opera del Decreto Correttivo e ciò al fine di risolvere in via definitiva il dubbio che era sorto circa l’esclusione dall’ambito applicativo della norma in commento delle udienze di discussione orale, come ad esempio, quella prevista al nuovo articolo 281 sexies c.p.c..

L’inconciliabilità pratica delle note scritte con l’udienza di discussione orale deriva proprio dal dettato dell’art. 127 ter c.p.c., che sembrerebbe ostare alla possibilità di dare lettura del dispositivo nella medesima “udienza”.

Come noto, la normativa prevede che il giudice, nell’emettere il provvedimento di sostituzione dell’udienza, assegni alle parti almeno quindici giorni per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Decorso detto termine, il giudice provvede entro i trenta giorni successivi, che decorrono dalla scadenza del termine assegnato alle parti. Quest’ultimo, tuttavia, deve coincidere con un giorno di udienza tabellare ex art. 80 disp. att. c.p.c.

Ciò comporta che il giorno di scadenza del termine assegnato alle parti è proprio quello dell’udienza, con la conseguenza che il giudice può emettere provvedimenti solo dal giorno successivo, quando inizia a decorrere il periodo di trenta giorni.

Ecco che il Decreto Correttivo, con l’intento di superare l’impasse, introduce un ulteriore periodo chiarificatore al terzo comma dell’art 127 ter c.p.c. prevedendo che: “il provvedimento può essere depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine ed essere considerato come letto in udienza, con conseguente applicabilità della disciplina della trattazione scritta anche alle udienze di discussione orale.

iii) Rito semplificato di cognizione

Il Decreto Correttivo è intervenuto anche sulla disciplina delineata dalla Riforma Cartabia relativa al processo civile secondo rito semplificato  di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c., manifestando ulteriormente il proprio favor per questo rito che, in astratto, potrebbe diventare quello con maggiore diffusione nelle aule dei nostri Tribunali.

Il legislatore ne ha innanzitutto esteso l’ambito di applicazione, modificando il secondo comma dell’art. 281 decies c.p.c. e prevedendo, nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la possibilità di ricorrere a tale tipologia di rito anche al di fuori dei casi indicati al primo comma. Quest’ultimo, limita, infatti, l’applicazione del rito semplificato solo in presenza di: i) fatti di causa non controversi; ii) domanda fondata su prova documentale; iii) causa di pronta soluzione; iv) causa che richiede un’istruzione non complessa.

Ferma restando la possibilità della conversione del rito che a breve analizzeremo, possiamo quindi sostenere che il legislatore ha evidentemente voluto esplicitare la sua preferenza verso tale iter processuale, eleggendolo a rito standard nel caso di giudizi da incardinare davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Nonostante l’estensione dell’applicabilità del rito semplificato, l’ampia discrezionalità attribuita all’attore nella scelta del rito viene mitigata dal potere che il giudice conserva di procedere alla conversione in rito ordinario.

Il giudicante, infatti, deve disporre la conversione se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281 decies c.p.c. Allo stesso modo procede se, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario (art. 281 duodecies c.p.c.). Questo garantisce che le cause più complesse ricevano, in ogni caso, l’attenzione procedurale adeguata.

Sempre nell’ottica preminente di snellimento e velocizzazione dei giudizi, come già anticipato nel primo paragrafo del presente contributo relativo alle modifiche apportate dal Correttivo all’art. 171 bis, co IV, c.p.c., viene anticipata alla fase delle verifiche preliminari la possibilità per il giudice, ove vi siano le condizioni, di passare dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione. L’art. 183bis c.p.c., abrogato dal Correttivo, prevedeva, invece, tale possibilità solo dopo la prima udienza di comparizione.

Di notevole importanza anche l’introduzione del terzo comma dell’art. 281 decies c.p.c. grazie al quale si è estesa l’applicabilità anche alle cause di opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.), agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.).

Ulteriori novità di particolare importanza sono quelle apportate al procedimento del rito semplificato dal nuovo articolo 281 duodecies c.p.c, chiaramente dettate dalla finalità di incentivarne la diffusione. Viene, infatti, introdotta per l’attore la cd. reconventio reconventionis, ovvero la possibilità di proporre nuove domande in risposta alla domanda riconvenzionale del convenuto, ampliando così i suoi margini di difesa (Art. 281 duodecies, co. III, c.p.c.).

È stato inoltre previsto che, su richiesta di parte, il Giudice deve concedere termini per la precisazione o modifica delle domande ed eccezioni e per l’introduzione di nuovi mezzi istruttori quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte. Viene quindi eliminato il precedente riferimento al “giustificato motivo” presente nella vecchia formulazione, con conseguente riduzione, sul punto, della discrezionalità inizialmente lasciata al giudice (Art. 281 duodecies, co. IV c.p.c.).

Sempre al fine di accelerare i tempi processuali, con la sostituzione del primo comma dell’art. 281 terdecies c.p.c., il legislatore ora prevede che per le cause collegiali nella fase decisoria si proceda a norma dell’art. 275 bis c.p.c non più automaticamente, ma solo su istanza di almeno una delle parti: a seguito di esplicita richiesta, quindi, quando il Giudice istruttore ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per le note conclusionali.

In caso contrario, nelle cause trattate in composizione collegiale, il Giudice istruttore si riserva, all’esito della discussione, di riferire al collegio ai fini dell’emissione della sentenza nei successivi sessanta giorni. Nei giudizi in composizione monocratica, invece, il Giudice procede ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dunque tramite discussione orale innanzi a sé ed emissione della sentenza in udienza, ai sensi del primo comma, oppure nel termine di trenta giorni (art. 281 sexies, co. III c.p.c.).

È evidente che, sulla carta, il rito semplificato potrà potenzialmente avere in futuro una grande diffusione.

iv) Modifiche al procedimento innanzi al Giudice di Pace

Le modifiche apportate dal Correttivo al procedimento innanzi al Giudice di Pace sono finalizzate a definire meglio il legame tra il rito semplificato, oramai l’unico applicabile avanti a questo Ufficio Giudiziario, e le disposizioni relative alla semplificazione e all’oralità del procedimento.

In particolare, l’intervento correttivo ha previsto che nel decreto di fissazione udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 318 c.p.c., il Giudice di Pace informi il convenuto che: i) la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281-undecies, terzo e quarto comma; ii) la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro; iii) la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Una delle modifiche più rilevanti, volta a risolvere i dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, consiste nell’eliminazione dell’obbligo per l’attore di depositare, al momento della costituzione, la prova della notifica e il decreto di comparizione (art. 319 c.p.c). Con questo intervento di notevole rilevanza pratica è stato chiarito che la costituzione in giudizio avviene contestualmente all’iscrizione a ruolo.

Anche la fase decisionale è stata oggetto di “correttivo” da parte del legislatore, il quale ha previsto che il Giudice ha la facoltà di depositare la sentenza nei quindici giorni successivi all’udienza di discussione, superando il sistema previgente che obbligava lo stesso alla lettura in udienza del dispositivo e della sentenza (art. 321 c.p.c).

v) Modifiche al giudizio d’Appello

Il Decreto Correttivo apporta modifiche anche al giudizio di appello al fine di chiarire e semplificarne la disciplina, rendendo meno formale la redazione dell’atto di introduttivo.

In particolare, il legislatore ha previsto che l’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.

Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’atto introduttivo dovrà individuare lo specifico capo della decisione impugnato ed in relazione a questo dovrà indicare: i) “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”; ii) “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Inoltre, al fine di sciogliere i dubbi interpretativi sorti all’indomani della Riforma Cartabia sulle tempistiche relative alla costituzione del convenuto nel processo civile di secondo grado, il legislatore ha apportato delle modifiche al testo dell’art. 347 c.p.c. precisando che l’appellato si dovrà costituire nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c. Ne consegue che, a pena di decadenza, l’appello incidentale dovrà essere proposto nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c.

Anche l’art. 348 c.p.c. è stato oggetto di modifiche da parte del legislatore, che ha attribuito al giudice istruttore il potere di dichiarare l’improcedibilità dell’appello senza la necessità di rimandare gli atti al collegio.

Al giudice istruttore è stato, altresì, conferito il potere di decidere autonomamente sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, senza dover coinvolgere il collegio. Ciò consente una maggiore efficienza e una gestione più rapida delle istanze in appello, in linea con l’obiettivo generale di snellire il processo civile.

vi) Il Decreto Ingiuntivo: la prova scritta

Il Decreto Correttivo interviene delineando l’ambito delle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, al fine di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti.

Le modifiche apportate all’art. 634 c.p.c. riguardano due aspetti principali: da un lato, l’eliminazione dell’obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili, dall’altro l’attribuzione di valore probatorio alle fatture elettroniche.

Quanto al primo aspetto, nel più ampio progetto di “dematerializzazione” delle scritture contabili, è sufficiente che le stesse siano correttamente tenute, anche tramite strumenti informatici, purché nel rispetto delle normative di legge.

Con riferimento alle fatture elettroniche, invece, il nuovo secondo comma dell’art. 634 c.p.c. stabilisce che se inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) hanno pieno valore probatorio per l’emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, come si legge nella Relazione Illustrativa al Correttivo, “il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici immodificabili che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici bensì duplicati informatici, assolutamente indistinguibili dai loro originali”.

Con tale precisazione, il legislatore sembrerebbe aver voluto mettere fine al contrasto giurisprudenziale che era sorto sul punto. Infatti, alcuni tribunali ritenevano che la fattura elettronica, pur essendo autenticata, non fosse sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo, in assenza delle scritture contabili previste dall’art. 634 comma II c.p.c. che garantivano l’affidabilità del soggetto coinvolto. Al contrario, altri tribunali avevano già accettato le fatture elettroniche come prova valida per l’emissione del decreto ingiuntivo, in quanto essendo duplicati informatici identici agli originali, rispettavano i requisiti legali.

In conclusione, con la recente modifica è stato chiarito che gli imprenditori e i professionisti possono ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo semplicemente producendo le fatture elettroniche in formato “xml”, corredate dalle ricevute di trasmissione allo SDI.

i) Eliminazione della nuova procura in Cassazione

In ordine alla disciplina prevista per il giudizio in Cassazione, tra gli interventi più rilevanti del Correttivo si annovera quello sul testo dell’art 380 bis c.p.c., la cui applicazione aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma.

L’obiettivo principale degli interventi del legislatore per il procedimento in Cassazione è stato quello di modernizzare ed efficientare il sistema, anche tramite il rafforzamento del procedimento di definizione accelerata, disciplinato dall’art. 380 bis c.p.c.

Il legislatore, infatti, ha eliminato dal comma II ogni riferimento alla necessità di una “nuova procura speciale”. Pertanto, il difensore non dovrà più fornire una nuova procura per richiedere alla Corte di Cassazione la decisione sul ricorso, quando la proposta di definizione del giudizio riguarda ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

ii) Notifiche a mezzo pec

Anche in tema di notificazione, il Decreto Correttivo si inserisce in un panorama già ampiamente “svecchiato” rispetto al sistema previgente, in cui, come vedremo, lo strumento cartaceo è relegato ad essere utilizzato solo in via subordinata, qualora non sia possibile procedere in via digitale.

Infatti, già con la Riforma Cartabia è stata data una importante accelerata nel processo civile all’utilizzo delle notifiche a mezzo pec che sono così diventate, in primis per gli avvocati, lo strumento notificatorio di elezione.

Questa modalità è stata scelta dal legislatore del Correttivo anche per le notifiche degli Ufficiali Giudiziari, i quali, a seguito delle modifiche apportate dal Correttivo, ai sensi del secondo comma dell’art. 149 bis c.p.c., potranno notificare non soltanto le copie informatiche degli atti sottoscritti con firma digitale, ma anche i duplicati informatici degli stessi.

È importante osservare che l’art. 149 bis c.p.c., nella sua attuale formulazione, esplicita la scissione del momento perfezionatorio della notifica a mezzo pec per notificante e destinatario: per il primo, si perfeziona nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario; per il secondo, invece, quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica.

La nuova formulazione della norma da ultimo citata ha, inoltre, il pregio di normare cosa accade nel caso in cui non sia possibile giungere al perfezionamento della notifica, distinguendo tra cause imputabili e non al destinatario. In quest’ultimo caso, la notifica andrà eseguita con le forme cartacee, senza che ciò comporti un particolare onere/aggravio per il ricevente.

Al contrario, in caso di notifica negativa per cause imputabili al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue inserendo l’atto da notificare (unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per il relativo inserimento) in un’apposita area riservata del portale dei servizi telematici (PST), collegata al codice fiscale del destinatario e a lui accessibile. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

Viene, quindi, prevista quella che potremmo definire come una sorta di compiuta giacenza delle notifiche a mezzo pec, per la quale, al deposito presso l’Ufficio postale o la Casa Comunale, si sostituisce quello presso l’Area Web del PST attiva dal 26 novembre 2024.

Il richiamo all’art. 149 bis c.p.c. è stato inserito anche nella nuova formulazione dell’art. 3 ter L. 53/1994 sulla notifica in proprio degli atti da parte degli avvocati.

Da ultimo, visti i notevoli profili di analogia, evidenziamo che il Decreto Correttivo ha voluto modificare anche le modalità di invio delle comunicazioni di cancelleria, apportando importanti innovazioni all’art. 136 c.p.c.

Ed infatti, in base alla riscrittura di tale norma, questi avvisi sono effettuati dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale eletto. Qualora tale modalità di notifica non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per cause imputabili al destinatario, si applica la disciplina di cui all’art. 149 bis c.p.c.

Sulla base di tutto quanto esposto, la “lotta all’analogico” che il legislatore della Riforma si prefiggeva sin da subito come obiettivo, è stata ulteriormente rafforzata con il Decreto Correttivo attribuendo importanza preminente alle notifiche e comunicazioni a mezzo pec.

B) Processo Esecutivo

i) Modifiche agli articoli 475, 480 e 492 c.p.c.

Come noto, la Riforma Cartabia, oltre che nel processo civile, è intervenuta sulle fasi del processo esecutivo eliminando alcuni aspetti non più in linea con l’ordinamento moderno. Ricordiamo, infatti, che fra le modifiche è stata eliminata la formula esecutiva, ridotto il termine per il deposito della certificazione ventennale ex art 567 c.p.c. e anticipato il relativo dies a quo, modificata la disciplina della custodia degli immobili pignorati nonché della delega delle operazioni di vendita.

A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della Riforma, il legislatore ha apportato alcuni correttivi al processo esecutivo, a partire dal rilascio del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 c.p.c. che può essere consegnato anche come “duplicato informatico”. In conformità con il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il duplicato informatico è il documento che si ottiene mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Dunque, se prodotto in ossequio alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha lo stesso valore giuridico del documento da cui è tratto.

Ulteriore elemento di novità è la previsione dell’indicazione del giudice competente per l’esecuzione nell’atto di precetto che, qualora sottoscritto dalla parte personalmente, deve contenere anche la dichiarazione di elezione di domicilionel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale” (art. 480 c.p.c.).

Seppur condivisibile l’intento del legislatore di adattare la norma alle regole sul domicilio digitale, le modifiche all’art. 480 c.p.c. hanno generato consistenti dubbi interpretativi, poiché nella prassi accade sempre più spesso che il creditore promuova contestualmente una pluralità di azioni esecutive (ad esempio una procedura immobiliare e un’esecuzione presso terzi) anche su fori differenti. In tale ultima ipotesi, gli operatori del settore si sono chiesti quale dei due Tribunali competenti debba essere indicato nell’atto di precetto, atteso che la norma non specifica se il creditore sia tenuto a indicare tutti i giudici competenti o se sia sufficiente riportare il foro relativo alla prima esecuzione.

Sempre nell’ottica di una maggiore digitalizzazione del processo esecutivo, è ora previsto all’art. 492 c.p.c. l’invito: “rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis cpc.”.

ii) Modifiche alla disciplina di cui agli articoli 557 e 587 c.p.c.

Al fine di rendere il processo esecutivo più snello, spedito e in linea con il progresso tecnologico, il legislatore ha novellato il testo dell’art. 557 c.p.c. che disciplina la modalità di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare.

Secondo la relazione illustrativa, il correttivo avrebbe dovuto portare a un coordinamento finalizzato ad epurare i riferimenti nel testo alla nota di iscrizione a ruolo, incombente che è stato eliminato dalla procedura.

Tuttavia, il correttivo ha generato diverse incertezze nella sua applicazione pratica.

Il legislatore, infatti, nel modificare il secondo comma dell’art. 557 c.p.c., ha sì eliminato qualsiasi riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, ma al contempo ha disposto la “lapidaria sanzione” della sopravvenuta inefficacia del pignoramento in ipotesi di mancato deposito della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla consegna del pignoramento da parte degli ufficiali giudiziari.

Nella formulazione previgente, l’art. 557 c.p.c. prevedeva che entro il termine di quindici giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento, il creditore procedesse al deposito della nota di iscrizione a ruolo unitamente al titolo, al precetto, al pignoramento nonché alla nota di trascrizione. Tuttavia, il terzo comma del medesimo articolo comminava la sanzione dell’inefficacia del pignoramento soltanto nell’ipotesi di mancato o ritardato deposito all’atto dell’iscrizione a ruolo del titolo, dell’atto di precetto, del pignoramento ma non anche della nota di trascrizione.

Dunque, la previsione del secondo comma, in forza del quale il deposito della nota di trascrizione doveva avvenire entro un termine stringente, veniva stemperata dal dettato letterale del terzo comma che non contemplava tra le cause di inefficacia del pignoramento l’omesso deposito della nota di trascrizione.

Inoltre, se una tale rigidità appariva giustificata nell’ipotesi di trascrizione richiesta dall’ufficiale giudiziario, non pochi problemi sollevava, invece, l’ipotesi in cui alla richiesta di trascrizione provvedeva direttamente il creditore ai sensi dell’art. 555 c.p.c.. Nella prassi, infatti, era (ed è tuttora) alquanto difficile disporre del duplicato della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla restituzione del pignoramento ad opera dell’ufficiale giudiziario.

Siffatte considerazioni avevano, pertanto, portato la giurisprudenza maggioritaria a valorizzare il contenuto letterale del terzo comma dell’art. 557 c.p.c. e a privilegiare la tesi secondo la quale non è necessario il tempestivo deposito della nota di trascrizione, ai fini della efficacia del pignoramento.

Con il Decreto Correttivo, però, la disposizione del terzo comma è stata eliminata, con la conseguenza che il mancato o ritardato deposito della nota di trascrizione comporta la sanzione dell’inefficacia dell’atto di pignoramento.

Quindi, come risolvere il tema della sanzione dell’inefficacia dell’atto di pignoramento in tutti quei casi, peraltro sempre più frequenti, in cui il conservatore restituisce al creditore richiedente la nota di trascrizione in un momento successivo al termine dei quindici giorni previsti per l’iscrizione a ruolo?

La poca chiarezza del legislatore ha comportato sin dall’entrata in vigore del Decreto Correttivo una zona d’ombra con il conseguente proliferare nei Tribunali italiani di istanze di proroga del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte dei creditori.

Allo stato attuale non c’è uniformità sul tema. Alcuni Tribunali hanno ritenuto di accogliere l’istanza concedendo ulteriore termine al creditore per il deposito della nota di trascrizione, altri, invece, hanno statuito il “non luogo a provvedere”, in quanto la natura perentoria dei quindici giorni troverebbe applicazione soltanto nell’ipotesi in cui il creditore pignorante proceda alla trascrizione del pignoramento tramite ufficiale giudiziario e non quando provveda direttamente.

In attesa che in giurisprudenza si consolidi una prassi condivisa, una possibile soluzione interpretativa è quella di valorizzare il richiamo all’art. 555 c.p.c. previsto nell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 557 c.p.c, con la conseguenza che, nel caso di trascrizione richiesta dal creditore procedente, l’unico onere che incombe sullo stesso è quello di provvedere al deposito della nota non “appena restituitagli dal conservatore”.

Degna di nota è altresì la modifica all’attuale primo comma dell’art. 587 c.p.c., che al fine di prevenire illeciti nell’ambito delle aste, introduce accanto al mancato versamento del saldo prezzo, come causa di decadenza dall’aggiudicazione, anche l’omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell’aggiudicatario entro il medesimo termine.

Si deve, tuttavia, sottolineare che anche a seguito del Decreto Correttivo, il legislatore, rispetto all’ulteriore onere posto in capo all’aggiudicatario, non ha previsto per il professionista delegato alcun dovere di adempiere agli obblighi in materia di adeguata verifica, limitandosi il suo compito alla mera recezione della documentazione.

iii) Ulteriori modifiche al processo esecutivo

Proseguendo la disamina sul processo esecutivo, si segnalano, nell’ambito del pignoramento presso terzi, alcune modifiche apportate alla norma di cui all’art. 543 c.p.c e in particolare: i) l’eliminazione dell’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato; ii) l’obbligo in capo al creditore che riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, di comunicare immediatamente tale circostanza al debitore o al terzo, il cui obbligo cessa alla data di ricezione della comunicazione; iii) l’inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti di più terzi si produce solo nei confronti di coloro ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso di iscrizione a ruolo. In ogni caso, qualora la notifica di tale avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

Quanto invece, alle opposizioni esecutive, sempre con l’intento di accelerare i tempi della trattazione dei giudizi, il Decreto Correttivo è intervenuto sugli artt. 616 e 618 c.p.c. prevedendo che nell’ipotesi in cui il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative siano da considerarsi dimezzati affinché la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile e anche al fine di evitare eventuali pregiudizi che la pendenza di tale opposizione possa arrecare al regolare andamento della relativa procedura esecutiva ancorché non sospesa.

3. Conclusioni sui correttivi alla Riforma Cartabia del processo civile

Sicuramente è da apprezzare l’intento del legislatore di apportare “correttivi” alla Riforma Cartabia del processo civile. Trattandosi di una recente modifica normativa, sarà il tempo a evidenziare se il Decreto abbia effettivamente risolto le criticità riscontrate all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma o abbia addirittura fatto emergere nuove zone grige. In ogni caso, in via generale, il successo della Riforma Cartabia e del relativo Decreto Correttivo, dipenderà dalla sua corretta attuazione, dalla capacità di bilanciare la sinteticità del processo civile ed esecutivo con una tutela adeguata dei diritti delle parti e dalla gestione della transizione verso un sistema sempre più digitalizzato.

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