Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui la sanzione amministrativa più favorevole che dispone la propria retroattività, è applicabile ex officio dai giudici di legittimità anche nei casi in cui la misura della sanzione non abbia formato l’oggetto del ricorso per Cassazione avverso il relativo provvedimento sanzionatorio, sempre che la lex mitior sia posteriore alla data di proposizione del ricorso.
Nella fattispecie, la problematica affrontata dagli ermellini consisteva nell’interpretazione del testo normativo di cui all’art. 63 del D.lgs. 231/2007 novellato dal D.lgs. 90/2017 sulla sanzione applicabile alla violazione dell’limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, il quale, disponendo semplicemente la propria retroattività qualora più favorevole, nulla dice in merito alla propria applicabilità nei casi in cui l’oggetto del ricorso per Cassazione, depositato precedentemente alla novella legislativa, sia solo l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio ma non anche la misura della pena.
Il ragionamento della Corte muove da un proprio precedente orientamento, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative – in quel caso – per violazione di norme tributarie, la portata pubblicistica del principio del favor rei è tale da derogare alle regole ordinarie di diritto processuale civile in tema di impugnazione, e pertanto le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono poter essere applicate anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Un tale assunto, d’altro canto, non urta con i principi sul rapporto tra jus superveniens e cosa giudicata, stante lo stretto rapporto di dipendenza tra la decisione sulla responsabilità del sanzionato e quella sulla misura della sanzione, il quale, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte dipendente alla parte della sentenza impugnata fintanto che quest’ultima rimane sub iudice.
Sulla scorta dei ragionamenti sopra illustrati, i giudici di legittimità sono giunti ad enunciare il seguente principio di diritto:
“In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor reidevono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione; né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniense cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall’eventuale caducazione di quest’ultima, cosicché essa non può passare in giudicato fino a quando l’accertamento della responsabilità del sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato.”