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Riforma della legge fallimentare: approvata dal Parlamento la delega al Governo

11 Ottobre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Nella seduta odierna, con 172 voti favorevoli e 34 astensioni, il Senato, dopo il sì della Camera dello scorso febbraio, ha approvato in via definitiva il ddl n. 2681 di Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Il ddl si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali; il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e di insolvenza e infine il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie. Più dettagliatamente, l’articolo 1 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie. L’articolo 2 sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”. L’articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario. L’articolo 4 prevede l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi. I successivi articoli dettano principi e criteri direttivi: per l’incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi (art. 5); per la riforma dell’istituto del concordato preventivo (art. 6); per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale (art. 7); per riformare l’istituto dell’esdebitazione (art. 8); per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 9); per il riordino e la revisione del sistema dei privilegi, nell’ottica di una loro riduzione (art. 10); per la revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari (art. 11); per l’adozione di disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (art. 12); per disciplinare i casi in cui la liquidazione giudiziale si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca) (art. 13). L’articolo 14 autorizza il Governo ad apportare alcune modifiche al codice civile. L’articolo 15 detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell’istituto.

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