Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 16 dicembre 2024, il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 , recante la revisione del regime impositivo dei redditi (Riforma IRPEF-IRES 2024).
Il testo, in attuazione della delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), revisiona la disciplina concernente in particolare:
- i redditi dei terreni
- i redditi di lavoro dipendente
- i redditi di lavoro autonomo
- i redditi diversi
- i redditi d’impresa
Redditi dei terreni
Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 192/2024 modificano gli artt. 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (D.P.R. 917/1986), relativamente, in estrema sintesi:
- ai Redditi dominicali e agrari: il reddito dominicale per coltivazioni su immobili censiti come fabbricati sarà determinato con una tariffa d’estimo provinciale incrementata del 400%; il reddito agrario comprenderà invece una componente del reddito medio ordinario attribuibile al capitale e al lavoro impiegato
- all’aggiornamento delle banche dati catastali: viene previsto un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un’esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall’AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.
Redditi di lavoro dipendente
Gli artt. 3 e 4 del Decreto legislativo attuativo della riforma IRES-IRPEF 2024 modifica gli artt. 10, c. 1, lett. e-ter) e 51 del TUIR, relativamente a:
- benefici fiscali e deduzioni: si modificano le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi
- retribuzioni e fringe benefits: il limite esente da tassazione, per i beni e servizi ceduti dall’azienda ai dipendenti, è ora pari ad €.258,23; quanto alle modalità di determinazione del valore normale per beni e servizi forniti dal datore di lavoro, questo dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato o, in mancanza, al costo per il datore di lavoro
Redditi di lavoro autonomo nella Riforma IRPEF-IRES 2024
Gli artt. 5 e 6 del Decreto legislativo attuativo della riforma IRES-IRPEF 2024:
- modifica gli artt. 17, c. 1, lett. g-ter), 54 (suddividendolo in più articoli: 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54 sexies, 54 septies, 54-octies), 67, c. 1 TUIR
- introduce l’artt. 177-bis
- modifica l’art. 2, c. 3, D.P.R. 633/1972
- modifica l’art. 4, c. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro (D.P.R. 131/1986)
Le modifiche introdotte, in estrema sintesi:
- estendono il regime della tassazione separata per alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale
- introducono il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo: il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività; il comma 2 dell’art. 54, prevede l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali
- rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi
- confermano il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito: in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi verrà allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente
- prevedono un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a taluni beni ed elementi immateriali
- introducono il principio di neutralità fiscale di:
- operazioni straordinarie su conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti: il comma 1 del nuovo art. 177-bis TUIR, in particolare, stabilisce che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività riferibili all’attività professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze
- apporti in associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
- apporti delle partecipazioni nelle associazioni professionali o società semplici, in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
- intervengono su ammortamenti e Iva: viene previsto periodo di ammortamento dei costi di acquisizione della clientela e degli altri elementi immateriali non superiore a 5 anni)
- intervengono sul regime di esclusione Iva, previsto per le operazioni straordinarie, anche per il caso di cessione relativa allo studio del professionista, considerato come insieme di beni organizzati, comprensivo non solo dei beni strumentali, ma anche del portafoglio clienti.
Redditi d’impresa nella Riforma IRPEF-IRES 2024
Gli artt. 8 e 14 del Decreto legislativo attuativo della riforma IRES-IRPEF 2024, intervengono sulla disciplina complessiva dei redditi d’impresa, in materia di determinazione della base imponibile, a fini IRES, delle società e degli enti commerciali residenti, prevedendo misure per la riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.
In particolare, si modifica:
- il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura, conseguiti a titolo di contributo o di liberalità
- il trattamento fiscale della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi
- il trattamento tributario delle valutazioni dei crediti e debiti in valuta.
In estrema sintesi:
- l’art. 11 disciplina vari regimi di riallineamento ai fini fiscali: il riallineamento potrà essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all’art. 10, c. 7, esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato art. 10, c. 1, lett. g)
- l’art. 12 disciplina l’istituto opzionale del riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all’operazione di conferimento di azienda
- l’art. 14 consente di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%
- l’art. 15 modifica il regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie, ai fini della determinazione della base imponibile IRES
- l’art. 16 disciplina il trattamento fiscale applicabile in caso di scissione societaria mediante scorporo
- l’art. 17 modifica la disciplina dei conferimenti
Redditi diversi
L’art. 7 del Decreto modifica l’art. 68 del TUIR, modificando il regime delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione: il comma 2, in particolare, viene sostituito, per cui per i terreni acquistati per effetto di successione “si assumerà come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente“, mentre per i terreni acquistati per effetto di donazione verrà assunto “come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente“.