La Corte di Cassazione ha pubblicato un’analisi concernente le novità sulla riforma del processo civile.
In particolare, la Cassazione analizza lo schema di Decreto Legislativo approvato lo scorso 28 settembre dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge n. 206 del 26 novembre 2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di ADR e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti sui diritti delle persone e delle famiglie nonché sull’esecuzione forzata.
In particolare, il DLgs presentato dal Governo, prevede di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina:
- del processo civile di cognizione;
- del processo di esecuzione;
- dei procedimenti speciali;
- degli strumenti alternativi di composizione delle controversie.
Tali modifiche saranno realizzate mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su diverse leggi speciali, in ragione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
Le principali novità della riforma del processo civile
La riforma del rito in Cassazione
La delega prevede:
- la riforma del c. filtro in Cassazione, stabilendo un procedimento maggiormente veloce per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;
- l’introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito alla Corte di cassazione di una questione di diritto;
- l’introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile nel caso in cui il contenuto sia poi dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione.
Le ulteriori novità riguardano:
- il contenuto del ricorso per il giudizio di cassazione;
- la trattazione del ricorso, con particolare riferimento alla previsione dei casi in cui la Corte procede in udienza pubblica e la relativa disciplina
- l’unificazione dei riti camerali disciplinati dagli artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c., cioè dei due procedimenti attualmente utilizzati per la trattazione delle adunanze, rispettivamente, dinanzi alla sesta sezione e alle sezioni semplici.
- la riforma della disciplina del rito camerale e il nuovo procedimento accelerato;
- il difetto di giurisdizione, per il quale è stata limitata la possibilità di rilevazione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado e del processo.