Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5, la nota illustrativa, che riporta la sintesi delle novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della riforma del processo civile, degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché’ in materia di esecuzione forzata.
Le finalità della riforma del processo civile
La riforma del processo civile in oggetto si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.
Dal punto di vista delle finalità, l’intero impianto del decreto legislativo tende a perseguire i tre obiettivi sopra descritti, posti dalla delega quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento.
ADR e riforma del processo civile
In via di sintesi, per quanto riguarda i molteplici settori interessati dalla riforma del processo civile, il decreto legislativo interviene innanzitutto sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato.
Mediazione
Per la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (comma 4, lett. a), l. n. 206/2021), rideterminata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la scelta ponderata tracciata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata (comma 4, lett. b), l. n. 206/2021) e data attuazione agli ulteriori principi contenuti nel comma 4 l. n. 206/2021 relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l’aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi.
Negoziazione Assistita
Per quanto riguarda la negoziazione assistita, la stessa è stata valorizzata riconoscendone l’esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti (in particolare nell’ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro, o attraverso la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, alle quali va aggiunta l’ulteriore fondamentale modifica, già direttamente introdotta dal comma 35 l. n. 206/2021 con norma immediatamente precettiva, relativa alla possibilità di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica della condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti).
Sempre nell’ambito della negoziazione assistita è stata poi introdotta l’importante previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale (comma 4, lett. s), l. n. 206/2021).
Arbitrato
Infine, per quanto riguarda l’arbitrato, che, costituendo a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, può considerarsi alternativo unicamente al processo ordinario di cognizione, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello degli ordinamenti a noi geograficamente e culturalmente più vicini.
Gli interventi sopra tratteggiati e gli ulteriori indicati nello schema di decreto legislativo permetteranno quindi di ricorrere con maggiore effettività alle forme di giustizia complementare, dando così un vantaggio diretto e immediato ai consociati e l’ulteriore indiretto apprezzabile effetto di alleggerimento del ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Riforma processo civile e giudizio di primo grado: semplificazioni
Sempre in relazione all’obiettivo di semplificazione sono contenuti molteplici interventi relativi all’assetto del giudizio di primo grado, che spaziano dalla ripartizione delle competenze alla struttura degli organi giudiziari, con una rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace (in attuazione del principio indicato nel comma 7, lett. b), l. n. 206/2021) e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale (in attuazione del principio indicato nel comma 6, lett. a), l. n. 206/2021).
Le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali, dal legislatore delegante ulteriormente specificati nell’intento di “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo” (comma 5, lett. a), l. n. 206/2021).
Si è a tal fine intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.
La complessiva scansione dell’iter giudiziale è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio (comma 17, lett. n), l. n. 206/2021) e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza (comma 5, lett. i), l. n. 206/2021) e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l’udienza per l’assunzione delle prove (comma 5, lett. i), l. n. 206/2021).
Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione (comma 5, lett. l), l. n. 206/2021).
Il decreto legislativo ha poi inteso realizzare la semplificazione dei procedimenti attraverso il rafforzamento di un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile) denominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un’attività istruttoria non complessa (comma 5, lettera n), l. n. 206/2021; artt. 281-decies e seguenti c.p.c.).
E ancora, sono stati introdotti provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l’esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3) del codice di procedura civile (comma 5, lettera o), l. n. 206/2021; art. 183-ter c.p.c. e art. 183-quater c.p.c.).
La riforma contiene numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni.
La riforma del processo civile: giudizio in appello
In relazione al giudizio di appello è stata prevista, inter alia, una rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell’attuale disciplina dei “filtri” nelle impugnazioni, prevedendo per l’appello che l’impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile (comma 8, l. n. 206/2021).
Riforma del giudizio in Cassazione
Per il giudizio in Cassazione sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all’ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (comma 9, lettera e), l. n. 206/2021) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto(comma 9, lett. g), l. n. 206/2021).
Sempre nell’ambito del sistema delle impugnazioni, e in attuazione del principio contenuto nel comma 10 l. n. 206/2021, è stata introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli, a condizione che si tratti di specifiche violazioni, riferibili segnatamente ai diritti personali o di stato (nuovo art. 391-quater c.p.c.).
La riforma del diritto processuale di famiglia
Infine, rilevanti innovazioni sono state introdotte nel settore del diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali, in assenza di un disegno organico e unitario.
In attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è quindi inteso realizzare un modello generale e organico, il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473-bis e seguenti c.p.c.), valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (con alcune specifiche eccezioni) (comma 23, l. n. 206/2021).
Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale per l’individuazione di un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.
Nuove modalità di svolgimento del processo civile
Nella generale finalità di aumentare la digitalizzazione nell’amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo l’estensione e il rafforzamento del processo civile telematico nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione (comma 17, lettere a) – c) e h), l. n. 206/2021), la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato (comma 17, lettera f), l. n. 206/2021), e la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o siano sostituite dalla modalità cd. a trattazione scritta, dallo scambio di note (comma 17 lett. l), l. n. 206/2021).