Il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni in merito alle modalità di deposito dell’atto di impugnazione penale secondo la Riforma del processo penale Cartabia in attesa del processo penale telematico.
In particolare, evidenzia il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 582 c.p.p., come modificato dall’art. 33, comma 1 lett. e), del DLgs n. 150/2022, che recepisce l’obbligo del deposito telematico introdotto dall’art. 111-bis c.p.p., la modalità di deposito dell’atto di impugnazione penale è quella telematica.
Il comma 1-bis della riforma del processo penale, tra l’altro, stabilisce la possibilità per le parti private di depositare l’atto di impugnazione penale in forma cartacea nella cancelleria del giudice.
Ciò comporta che solamente la parte privata può scegliere se provvedere al deposito telematico dell’atto o al deposito presso la cancelleria del giudice (anche mediante incaricato) dell’atto in forma di documento cartaceo.
Con l’abrogazione degli articoli 582, co.2 cpp e 583 cpp, prevista dalla riforma del processo penale, viene, inoltre escluso che l’atto di impugnazione nel processo penale possa essere presentato alla cancelleria del tribunale o del GdP del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, nel caso in cui risulti diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero mediante telegramma o raccomandata.
Parimenti è esclusa la possibilità di provvedere al deposito dell’atto di impugnazione presso l’agente consolare all’estero.
Il regime intertemporale
Alla luce di queste premesse, il Ministero riporta delle precisazioni sul regime intertemporale previsto dalla riforma del processo penale.
Infatti, l’articolo 87 del DLgs n. 150/2022 di riforma del processo penale ha differito l’entrata in vigore delle disposizioni in argomento, prevedendo che fino al 15° giorno successivo alla pubblicazione del regolamento previsto dal 1° comma dell’art. 87, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art. 582, comma 1, c.p.p. nella formulazione precedente, consentendo a tutte le parti e, dunque, non solo a quelle private di provvedere al deposito cartaceo dell’atto di impugnazione penale.
Si è poi provveduto a disciplinare anche il deposito via pec dell’atto di impugnazione.
Sul punto, tuttavia, è intervenuta la L. n. 199/2022, che nel convertire il Dl n. 162/2022, ha aggiunto, con l’art. 5- quinquies, al DLgs. n. 150/2022, l’art. 87-bis, prevedendo la facoltà di provvedere al deposito dell’atto di impugnazione penale mediante l’invio con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
Disciplina del deposito dell’impugnazione penale dopo la riforma del processo
In conclusione, evidenzia il Ministero della Giustizia, fino all’entrata in vigore della disciplina prevista dalla riforma per il processo penale telematico, l’atto di impugnazione penale può essere depositato con le seguenti modalità:
- tutte le parti processuali possono depositare l’atto in formato cartacea presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato;
- le sole parti private che si trovino all’estero possono provvedere al deposito dell’atto di impugnazione ad un agente consolare all’estero
- i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma cartacea avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione via PEC.