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Riforma Regolamento Benchmark: spunti critici ISDA

24 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ha pubblicato il proprio parere sulla proposta della Commissione europea di modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento (Regolamento Benchmark – BMR).

In particolare, evidenzia l’ISDA, gli investitori europei retail e istituzionali utilizzano i benchmark dell’Unione Europea (UE) e dei Paesi terzi per una serie di scopi commerciali cruciali, dalla copertura delle loro esposizioni e dagli investimenti alla conversione delle entrate dall’estero e al rimpatrio dei fondi.

Il regolamento dell’UE sui benchmark (BMR) era stato concepito per proteggere gli investitori europei dai rischi e dalle perturbazioni derivanti da benchmark mal governati o in fallimento.

Invece, sottolinea l’ISDA, i difetti fondamentali nella sua concezione hanno reso il regolamento stesso una minaccia per il benessere finanziario degli utenti dei benchmark nell’UE, ponendoli in una posizione di significativo svantaggio competitivo.

L’attuale processo di revisione del BMR, continua l’ISDA, rappresenta un’opportunità per riformare il BMR in modo che:

  • fornisca protezione agli investitori su base proporzionata, in linea con gli standard globali;
  • imponga gli oneri di conformità più elevati per i benchmark più rilevanti;
  • incoraggi gli amministratori con benchmark utilizzati su scala minore nell’UE ad adottare standard altrettanto elevati senza creare barriere ingiustificate all’ingresso;
  • garantisca agli investitori dell’UE la visibilità sul processo di applicazione per consentire loro di ridurre le esposizioni a benchmark non qualificati prima e/o nel corso del tempo;
  • vengano messi in pratica gli insegnamenti fondamentali tratti dalla chiusura del LIBOR.

Inoltre, l’ISDA suggerisce una serie di modifiche al BMR in modo da:

  • consentire l’uso dei benchmark nell’UE a meno che non sia specificamente vietato (cioè, un’inversione dell’attuale divieto generale di benchmark a meno che non sia specificamente autorizzato).
  • conferire alla Commissione europea (CE) poteri di designazione per imporre la conformità dei benchmark dell’UE e dei paesi terzi che sono più rilevanti a livello sistemico per gli investitori nell’UE (“benchmark sistemici”).
  • prevedere un regime di “etichettatura” volontaria per consentire agli amministratori di conformarsi al BMR e di commercializzare i loro benchmark come conformi al BMR;
  • consentire agli amministratori dei paesi terzi di ottenere l’autorizzazione dall’ESMA o di qualificarsi tramite il processo di equivalenza, o tramite processi di Approvazione o Riconoscimento riformati, ciascuno entro un periodo di tempo determinato.
  • esentare i benchmark di politica pubblica (ad esempio, i tassi di cambio utilizzati nei Non-Deliverable Forward (NDF) e in alcuni swap su tassi di interesse), i benchmark di dati regolamentati e i tassi calcolati e messi a disposizione del pubblico al solo scopo di fornire un’alternativa;
  • fornire alle autorità di regolamentazione il potere di vietare l’acquisizione di nuove esposizioni a benchmark che non sono conformi al BMR, ma consentire l’uso di tali benchmark per gestire o ridurre le posizioni pregresse (comprese le nuove transazioni a tale scopo).
  • fornire agli utenti finali una visibilità notevolmente migliorata per sapere se i benchmark si sono qualificati (o sono stati squalificati) per l’uso nell’ambito del regime attraverso un registro ESMA semplificato;
  • creare un regime di applicazione più proporzionato, riservando le sanzioni finanziarie più rilevanti solo alle violazioni più gravi.
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