Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulla rilevabilità d’ufficio della tempestività dell’opposizione promossa ex art 98 l. fall contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
Nello specifico, nel caso di specie, parte ricorrente aveva erroneamente indicato in atti una data di avviso di ricevimento della comunicazione del curatore ex art. 97 l. fall. (riguardante l‘esito del procedimento di accertamento del passivo) antecedente alla data di effettivo ricevimento, cosicché l’impugnazione, stando alle informazioni indicate in atti, è stata considerata tardiva dal giudice di primo grado.
Occorre infatti rammentare che dalla richiamata comunicazione del curatore decorre il termine di 30 giorni per proporre impugnazione ex art. 98 l. fall. per contestare il mancato accoglimento, o l’accoglimento parziale, della propria domanda di insinuazione al passivo.
Sul punto la Corte, in linea con una precedente pronuncia (cfr. Cass. Civ. 18496/2014 rinvenibile in Banca Dati De Jure) chiarisce che la tempestività dell’opposizione ex art. 98 l. fall. è una questione rilevabile anche di ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte, e pertanto è dovere del giudice, una volta acquisito il fascicolo fallimentare, verificare la data di avviso di ricevimento della raccomandata (avente ad oggetto la comunicazione del curatore) e non può il giudice invece (come fatto dal giudice di primo grado) limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni in atti rese dalle parti.