Qualora l’investitore abbia rifiutato (con in vigore il Regolamento Consob n. 11522/98) di fornire all’intermediario le informazioni necessarie per l’attribuzione di un profilo di investimento, i dati resi con successiva profilatura ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Consob 16190/07 consentono di trarre elementi induttivi dai quali, mancando l’allegazione contraria fornita in giudizio dall’investitore, è possibile dedurne le situazioni soggettive ed oggettive riferite al periodo antecedente la profilatura effettuata.
Il Tribunale di Roma (terza sezione civile), con la sentenza adottata il 3 marzo 2017, si è soffermato sulla materia del risarcimento dei danni cagionati al cliente nella prestazione dei servizi di investimento da parte dell’intermediario, in particolare con riguardo alla valutazione dell’adeguatezza delle operazioni compiute, qualora il cliente non abbia fornito informazioni riguardanti il proprio profilo di rischio.
Nel caso di specie, parte attrice aveva, previa sottoscrizione di un contratto quadro, conferito mandato alla banca convenuta affinché procedesse per suo conto ad investimenti finanziari per la somma complessiva di 200,000 euro, a cui aveva tuttavia fatto seguito una perdita di 164,000 euro. Parte attrice, in proposito, lamenta che le operazioni eseguite per suo conto sulla somma investita fossero dirette all’acquisto di prodotti finanziari ad alto rischio e come tali non riconducibili al suo profilo nonché, in generale, che gli acquisti fossero stati effettuati senza il suo previo consenso, qualificandosi la sottoscrizione posta in calce agli ordini come apocrifa.
Sul punto, tuttavia, una ctu grafologica richiesta nel corso del giudizio ha consentito di stabilire la riconducibilità per intero all’attrice delle sottoscrizioni poste in calce ai vari ordini di compravendita e altri documenti contrattuali da essa disconosciuti, sgombrando il campo da tale ultimo punto.
Con riguardo dunque all’accertamento della responsabilità di inadempimento contrattuale, derivante dal non corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari, il Tribunale rileva come le discipline susseguitesi nel periodo a cui si riferiscono le perdite subite dall’attrice pongano in capo all’intermediario un “obbligo di diligente e trasparente condotta” che, in quanto tale, riguarderebbe sia la fase precedente la stipulazione del contratto quadro, sia la fase della sua corretta esecuzione in relazione ad ogni singola nuova operazione. Tale obbligo di condotta non si sostanzierebbe tuttavia in un obbligo anche a seguire l’andamento dell’investimento, non essendo agli occhi del giudice di primo grado richiesto che si informi il cliente in relazione all’opportunità o meno di mantenere un particolare strumento finanziario in portafoglio.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che la banca abbia correttamente assolto gli obblighi di condotta posti dalla applicabile disciplina di settore.
A sostegno di tale tesi si pone infatti la circostanza che l’istituto ha provveduto a far compilare e sottoscrivere all’attrice, nel corso del 2008, il questionario relativo alla valutazione dell’adeguatezza dei servizi di consulenza e gestione del portafoglio. In proposito si ricorda invece che, nel corso del 2004, all’atto di sottoscrivere il contratto quadro che avrebbe poi governato lo svolgimento delle singole operazioni di investimento, parte attrice aveva rifiutato di fornire le informazioni necessarie a completare la propria profilatura.
Sulla base tuttavia dell’esame del documento di profilatura risalente al 2008 che la ctu grafologica ha consentito di riferire integralmente all’attrice, emerge come la stessa risulti dotata di un elevato titolo di studio, di un ragguardevole patrimonio, e di una conoscenza ed esperienza relativa a tutti gli strumenti finanziari esemplificativamente elencati dalla banca. Inoltre, con riguardo alle finalità di investimento, dal documento emergeva la chiara volontà di perseguire una strategia che ricomprendesse anche strumenti a rischio elevato.
Se dunque, in riferimento al periodo successivo a tale profilatura, gli investimenti effettuati dalla banca appaiono assolutamente adeguati e coerenti al profilo dell’attrice, con conseguente impossibilità di accoglimento delle domande attoree di risarcimento, la questione più delicata riguarda il periodo antecedente, rispetto al quale la parte attrice non aveva fornito alcuna informazione che ne consentisse la profilatura.
Sul punto, il Tribunale svolge un’iniziale considerazione di carattere generale, riconoscendo come, in via di principio, qualora il cliente non abbia voluto fornire le informazioni necessarie per profilare analiticamente le sue caratteristiche, il suo profilo di investimento deve necessariamente essere valutato in termini non speculativi, con conseguente bassa propensione al rischio e finalizzato alla mera conservazione del capitale.
Nel caso di specie tuttavia, il giudice di primo grado ritiene di doversi discostare dall’applicare tali considerazioni generali. Difatti, nonostante l’attrice non abbia voluto fornire le necessarie informazioni per completarne il profilo nel 2004 (e quindi astrattamente avrebbe dovuto automaticamente qualificarsi come investitore non speculativo), le operazioni di investimento poste in essere tra il 2004 e il 2008 si configurano come pienamente coerenti con le informazioni contenute nel documento di profilatura del 2008.
Non avendo in proposito l’attrice allegato alcuna novità che sarebbe intervenuta nel quadro descritto nel 2008 rispetto alla situazione iniziale della stessa nel 2004, il Tribunale ha così tratto in via induttiva dai dati e dalle informazioni contenute nella profilatura del 2008 la conclusione che le operazioni di investimento poste in essere nei 4 anni precedenti fossero adeguate al profilo dell’attrice.
Al riguardo, il giudice di primo grado svolge un’ulteriore considerazione in punto di diritto, relativa all’art. 23, comma 6 TUF (dettato in materia di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi in investimento da parte dell’intermediario). Secondo l’impostazione del Tribunale, in tale sede, pur ponendo il legislatore a carico dell’intermediario l’onere di provare di aver agito con la diligenza richiesta dalla normativa applicabile, al tempo stesso si deve ritenere che ogni altro elemento fattuale, posto dall’investitore a sostegno della domanda risarcitoria, deve essere dimostrato dallo stesso e non può così considerarsi coperto dalla menzionata inversione dell’onere della prova.
Tali prove non sarebbero state fornite in giudizio dell’attrice, mentre la banca avrebbe dimostrato di aver posto in essere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari adeguati al profilo di rischio della cliente, come emergente dal documento di profilatura del 2008.
Sulla base delle considerazioni riportate, il Tribunale di conseguenza rigetta le domande risarcitorie, e ribadisce il corretto assolvimento da parte dell’istituto bancario degli obblighi di condotta sullo stesso gravanti.