La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Rilevanza delle sovvenzioni ai fini IVA

22 Dicembre 2020

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

Cassazione Civile, Sez. V, 4 agosto 2020, n. 16660 – Pres. Virgilio, Rel. Perrino

La sovvenzione erogata da un terzo acquista rilevanza ai fini IVA in capo al sovvenzionato quando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazioni a monte e operazioni a valle, a condizione che il prezzo della prestazione per il sovvenzionante sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa.

Ne discende che non rileva ai fini IVA il contributo erogato da una società collegata volto ad alleggerire i costi che la sovvenzionata aveva programmato di sostenere e che tuttavia non ha sostenuto.

Questo è il principio di diritto ricavabile dalla sentenza in analisi.

Nel caso di specie, una Società aveva percepito, nell’ambito di più ampi accordi commerciali di gruppo, un contributo di euro 750.000, volto a sostenere il piano di riduzione del personale dipendente programmato e non attuato per motivi indipendenti dalla volontà della datrice di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento col quale recuperava a tassazione il contributo ai fini IRPEG e IRAP e ne contestava ai fini IVA l’omessa fatturazione.

La contribuente impugnava l’avviso, ottenendone l’annullamento in primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale competente rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, escludendo, con riguardo all’IVA, invece, la sussistenza di materia imponibile, perché non ravvisava alcuna reciprocità e sinallagmaticità di prestazioni, atteso che la corresponsione del contributo non era stata assistita da alcuna prestazione da parte della sovvenzionata nei confronti della sovvenzionante.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso denunciando, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, nonché degli artt. 3, comma, 1, 13 e 15 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che l’erogazione del contributo in questione rispondesse sia all’interesse della consociata sovvenzionante che della contribuente, poiché, in ragione degli accordi commerciali perfezionati nell’ambito del gruppo di imprese, la capogruppo si era riproposta di indennizzare le proprie controllate al mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato ed utile definiti.

In premessa il Collegio ricorda come, in termini generali, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CE (odierno art 73 della direttiva 112/2006), ricomprenda effettivamente nella base imponibile IVA le sovvenzioni (che includono anche i contributi), nella misura in cui queste afferiscano al corrispettivo della prestazione o cessione.

La direttiva si ripropone infatti l’obiettivo di includere nella base imponibile IVA il valore complessivo della prestazione o cessione perfezionata (Cfr. CGUE, Causa C-114/02, Commissione/Germania, nonché Cause C-573/18 e C-574/18, C Gmbh & co. KG).

Laddove, quindi, la sovvenzione non concorra a costituire il prezzo della prestazione o della cessione, ma sia orientata a coprire quota parte dei costi di esercizio, essa non sarà riconducibile a quelle direttamente connesse al prezzo, rilevanti ai fini della base imponibile IVA (Cfr. CGUE, Causa C-184/00, Office del produits wallons).

A parere della Suprema Corte, dunque il motivo di ricorso è infondato, in quanto “la sovvenzione erogata da un terzo acquista rilevanza ai fini dell’IVA, che deve assolvere chi l’ha ricevuta, quando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazioni a monte e operazioni a valle, che può essere inteso anche come correlazione diretta ed esclusiva all’attività economica del sovvenzionante, purché il prezzo che l’acquirente o il destinatario della prestazione devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio; sicché non rileva ai fini dell’IVA, di per sé, il contributo erogato da una società collegata al fine di alleggerire i costi che la sovvenzionata aveva programmato di sostenere e che in concreto non ha sostenuto”.

 

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter