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Rilevanza reddituale dell’indennizzo post scioglimento del contratto

28 Gennaio 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Di cosa si parla in questo articolo

Le somme corrisposte ad una persona fisica, a titolo di indennizzo per lo scioglimento consensuale di un contratto e per la compensazione di obblighi in precedenza assunti dalle parti, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l), del TUIR, in quanto derivano dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Tali redditi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25, c. 1, del d.P.R. n. 600/1973.

È questo il principio affermato dalla Risposta n. 4/2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito formulato da una società, operante nel settore della cantieristica navale, a seguito dello scioglimento consensuale di un contratto per la costruzione di uno yacht.

Una persona fisica, quale committente, aveva stipulato un contratto di leasing per l’acquisto di uno yacht, con i corrispettivi versati dalla società di leasing alla società appaltatrice (istante). 

Il committente aveva pagato un maxicanone iniziale con aliquota IVA ridotta, secondo la Circolare n. 49/E del 2002 (la quale fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’IVA alle prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili di unità da diporto: ai fini dell’IVA, infatti, la rilevanza territoriale delle prestazioni legate alle imbarcazioni da diporto è circoscritta all’utilizzo degli stessi all’interno delle acque territoriali comunitarie.

Dato che monitorare con esattezza gli spostamenti risulta complesso, si deciso di adottare percentuali presuntive per determinare la parte dei corrispettivi soggetta a tassazione).

Nel 2023, a conclusione dei lavori di realizzazione dello yatch e in attesa della prima immatricolazione, la società appaltatrice ha proposto lo scioglimento consensuale del contratto ai sensi dell’articolo 1372 c.c., che è stata accettata dal committente.

Ciò ha determinato l’obbligo per la società di leasing di richiedere al committente l’integrazione dell’IVA con aliquota ordinaria, essendo venuto meno il presupposto per l’agevolazione IVA sul maxicanone già versato (per locazione finanziaria di unità da diporto). 

A fronte di ciò, la società appaltatrice, che aveva promosso lo scioglimento del contratto, si è volontariamente impegnata a tenere indenne il committente, rimborsandogli le spese già sostenute, comprensive del maxicanone iniziale e dell’IVA “integrativa”.

Inoltre, ha riconosciuto al committente un indennizzo per la perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione, e un compenso per lo scioglimento del contratto, calcolato come una quota del guadagno ottenuto dalla successiva vendita dello yacht a un nuovo acquirente.

Interpellata sulla natura giuridica di tali somme oggetto di restituzione, l’Agenzia ha chiarito che le somme rimborsate a titolo restitutorio (maxicanone e IVA “integrativa”) non costituiscono redditi imponibili, poiché mirano esclusivamente a ripristinare la situazione patrimoniale precedente alla stipula del contratto.

Invece, sia l’indennizzo per l’inflazione, sia il compenso per lo scioglimento rappresentano redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivano dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Di conseguenza, la società è tenuta ad applicare una ritenuta d’acconto del 20% su tali somme, in conformità all’articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973.

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