Nell’ordinanza collegiale del 12 dicembre 2014, il Tribunale di Bari si sofferma sulle voci da tenere in considerazione ai fini della verifica del superamento del c.d. «tasso soglia».
Prima di ogni altra cosa, il Collegio ribadisce l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (i.e.: Cass. n. 350/2013), secondo cui «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge … comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori».
Data questa premessa – rileva il Tribunale di Bari –, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto occorre tenere conto (non solo del tasso di interessi convenuto, ma anche) di tutti gli altri costi previsti nel contratto medesimo, certi o eventuali che siano. Tra questi ultimi, vanno senz’altro computati gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata.
Per quanto attiene alla commissione di estinzione anticipata, l’Ordinanza in questione precisa come, sebbene questa sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso il calcolo debba essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo. E ciò, in considerazione del fatto che nello svolgimento di detto accertamento occorre prendere in considerazione il momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, secondo quanto disposto dalla legge.
La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare vieppiù evidente – conclude il Collegio – nel caso in cui la commissione di estinzione anticipata sia dovuta, in forza del contratto, anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.
Per un precedente in termini, cfr. Tribunale di Pescara, 28 novembre 2014, in questa Rivista (cfr. contenuti correlati).