La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha stabilito che il rilievo d’ufficio della nullità contrattuale ex art. 1421 c.c. rientra nei poteri del giudice anche in sede di gravame, a condizione che la questione non sia stata esaminata e decisa in primo grado con la conseguente formazione del giudicato interno. Solo in presenza di una tale pronuncia di merito, infatti, il principio devolutivo che si applica in sede di gravame sarà preclusivo dell’esercizio del potere officioso di rilevazione della nullità.
Così argomentando, secondo la Corte, il giudice può pronunciare la nullità di una delibera assembleare anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, o per profili diversi da quelli denunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto.
Viene dunque esteso all’ambito societario quanto espresso da Cass. Civ., SS. UU., 12 dicembre 2014, n. 26242 e da Cass. Civ., SS. UU., 4 settembre 2012, n. 14828, in tema di rilevabilità ex officio delle cause di nullità del contratto diverse da quelle denunziate dalla parte, in un’ottica di tutela degli interessi generali dell’ordinamento che trascendono gli interessi particolari del singolo.