Banca d’Italia, Consob e Isvap hanno pubblicato il Documento n. 5 del 15 maggio 2012 del “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS” con il quale vengono fornite alcune precisazioni in merito alle corrette modalità di rilevazione delle DTA nei bilanci delle imprese redatti secondo gli IAS/IFRS.
Sul punto su ricorda come l’articolo 9 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 abbia modificato la disciplina fiscale applicabile alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti, al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (Deferred Tax Assets – DTA).
Come evidenziato dalla Banca d’Italia, Consob e Isvap con il Documento in oggetto, gli effetti della nuova disciplina fiscale non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle DTA, per cui esse devono continuare a figurare nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate.
Il credito d’imposta che si dovesse manifestare per effetto della trasformazione delle DTA, proseguono le Autorità di Vigilanza, andrebbe trattato – per la quota eventualmente non compensata – come un’attività fiscale corrente.
Per ragioni di trasparenza informativa sul fenomeno, le Autorità di Vigilanza hanno richiesto che, nella nota integrativa dei bilanci, siano illustrate le caratteristiche delle DTA e che venga fornita la loro dinamica nell’esercizio.