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IVA

Rimborsi IVA: garanzia capogruppo extra-UE non ammessa

6 Marzo 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore

Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 257/2024, ha chiarito che una società capogruppo extra-UE non può assumere direttamente l’obbligo di restituzione delle somme rimborsate a titolo di IVA ai sensi dell’art. 38-bis, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972.

Secondo tale disposizione, la garanzia per i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che “a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità” ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, inoltre, la norma espressamente dispone che “la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria”.

Nel caso esaminato, una società italiana controllata da una holding lussemburghese, a sua volta partecipata da una capogruppo statunitense quotata in borsa, ha chiesto se, a seguito di una riorganizzazione societaria che avrebbe eliminato la subholding europea, la garanzia per il rimborso IVA potesse essere prestata direttamente dalla capogruppo extra-UE.

La società istante riteneva che tale possibilità fosse ammessa poiché la norma non impone limiti territoriali e la capogruppo statunitense possiede un patrimonio netto considerevole, superiore a 5 miliardi di dollari e che, pertanto, si qualificasse come impresa che offre “adeguate garanzie di solvibilità”.

L’Agenzia ha invece respinto tale interpretazione, evidenziando che l’assunzione diretta dell’obbligazione di garanzia è riservata alle società capogruppo o controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c. che redigano il bilancio consolidato secondo il d.lgs. n. 127/1991.

Tale requisito non è soddisfatto dalle società extra-UE, che non sono soggette alla normativa contabile nazionale.

La posizione dell’Agenzia è coerente con precedenti interpretazioni, tra cui la risoluzione n. 49/E del 2011 e la risposta a interpello n. 43/2020, che avevano già escluso tale possibilità in assenza di un bilancio consolidato conforme alla normativa italiana.

Di conseguenza, le società italiane controllate direttamente da capogruppo extra-UE che necessitano di prestare garanzia per il rimborso IVA dovranno ricorrere ad altre forme di garanzia previste dall’art. 38-bis, comma 5, come cauzioni in titoli di Stato, fideiussioni bancarie o polizze assicurative.

Infine, l’Agenzia ha precisato che il rinvio, contenuto nel comma 5 dell’articolo 38-bis del decreto IVA, ad “un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità”, intende fare riferimento a società diverse dalle banche e dalle assicurazioni che però siano abilitate a rilasciare la garanzia fideiussoria (individuati con la Circolare n. 66/E del 5 aprile 2000).

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