Con Decisione n. 9321 del 26 settembre 2023 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è tornato a pronunciarsi sulle modalità di rimborso dei buoni postali fruttiferi a scadenza trentennale della serie Q/P (buoni della serie Q emessi sui moduli della precedente serie P).
La questione riguarda in particolare il rendimento relativo agli ultimi dieci anni del buono.
Nel caso di specie i tassi applicati dall’intermediario in sede di liquidazione erano quelli previsti dal decreto ministeriale 13 giugno 1986. Per contro, il ricorrente riteneva dovuti i tassi più alti previsti dalla tabella stampata a tergo del buono e, dunque, per l’ultimo decennio, il tasso del 15%.
Sulla questione delle modalità di rimborso dei buoni postali fruttiferi si sono registrate pronunce discordanti tra l’ABF e della giurisprudenza di legittimità.
L’orientamento dell’ABF, infatti, espresso dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/20, riteneva prevalente la scritturazione sul titolo quando questo sia stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.
Alla luce del riscontrato consolidamento del diverso orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il Collegio di coordinamento ABF ha mutato la propria posizione con il principio di diritto di seguito espresso.
Il rimborso dei buoni postali fruttiferi emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzanti i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all’art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria.