Con sentenza n. 1768 del 20 gennaio 2023 la Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) ha confermato i il proprio precedente orientamento in materia di rimborso delle ritenute su interessi da operazioni di cartolarizzazione dei crediti (Cass. 2019/13162 e 2015/10885).
In particolare, la Cassazione ha confermato il principio per cui:
In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, quando cessa il vincolo di destinazione.
Infatti, ricorda la Cassazione, l’articolo 26, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 prevede che le banche applichino una ritenuta alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi bancari. Le ritenute, secondo il quarto comma, sono applicate a titolo di acconto alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), mentre sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso.
Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 5 dicembre 2003, poiché le società veicolo costituite per le operazioni di cartolarizzazione sono soggetti IRPEG (fino al 2003) ed IRES per le successive annualità d’imposta, le ritenute applicate nei loro confronti sono ritenute a titolo di acconto.
La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E del 4 agosto 2010 ha ulteriormente precisato che finché permane il vincolo di destinazione del patrimonio separato, non si verifica la condizione richiesta dall’articolo 79 del TUIR per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale è possibile lo scomputo delle ritenute.
Solo a conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, quando viene meno il vincolo di destinazione sui patrimoni segregati, gli interessi e altri proventi corrisposti su depositi e conti correnti bancari su cui è stata applicata la ritenuta alla fonte, diventano rilevanti per la società veicolo, al fine di consentirle lo scomputo delle ritenute dalla propria situazione tributaria.