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Attualità

Rimborso fiscale tardivo: tra giudice ordinario e giudice tributario

8 Febbraio 2023

Marta Moretta, AndPartners Tax and Law Firm

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo tratta il tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in caso di danno per tardivo ma spontaneo rimborso fiscale alla luce della sentenza delle SU della Cassazione 37445/2022.


La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 37445 del 21.12.2022 ha superato il principio della concentrazione della tutela giurisdizionale, aderendo ad un’interpretazione del dato normativo compatibile con il quadro costituzionale di riferimento (Corte Cost. nn. 64 e 130 del 2008, n. 238 del 2009 e n. 39 del 2010).

La Suprema Corte si è, di fatto, occupata della questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario nel caso di pretesa risarcitoria del contribuente relativa al maggior danno, in caso di intempestivo, ma spontaneo adempimento dell’Amministrazione Finanziaria.

La fattispecie oggetto di analisi riguarda la specifica e autonoma domanda giudiziale avanzata da una SRL nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in merito al danno dovuto al tardivo rimborso IVA per eccedenze di imposta detraibili di cui agli anni 2010 e 2011.

In sostanza, l’A.F. aveva proceduto al rimborso fiscale in modo spontaneo, liquidando in favore del contribuente anche gli interessi legali, ma non rispettando i termini di cui agli artt. 30 e 38 bis del DPR 633/1972 e costringendo il contribuente a sopportare ingenti spese nell’attivazione di una linea di credito, in relazione al verificarsi del persistente ritardo.

Il principio di diritto affermato dai Giudici di Piazza Cavour contempla per tale casistica la giurisdizione del giudice ordinario.

Nella pronuncia viene evidenziato che, nell’ipotesi di un’autonoma pretesa risarcitoria avanzata dal contribuente, ai sensi dell’art. 1224, comma 2 c.c., qualora l’A.F. abbia con ritardo adempiuto spontaneamente ad un rimborso fiscale o di un credito d’imposta, la giurisdizione spetti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, non sussistendo alcuna contestazione avente ad oggetto il rapporto tributario principale con l’A.F. ed essendo la vertenza relativa unicamente all’obbligazione risarcitoria, priva del rapporto di accessorietà con la questione riservata alla giurisdizione tributaria di cui all’art. 2 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, quindi, affermato che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che l’attribuzione al giudice tributario di controversie non aventi natura tributaria implica la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Cass. SS.UU. sen. 20323/2012).

Alla luce delle suesposte considerazioni, non si riscontrano aspetti segnatamente innovativi, in merito al riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria o dell’obbligazione da rimborso fiscale di tributi indebitamente pagati e su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto d’imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell’adempimento (cfr. Cass. SS. UU. sen. 8277/1994, Cass. SS. UU. sen 16871/2007, Cassazione civile sez. trib., 19/10/2012, n.17993).

Diversamente, le Sezioni Unite in commento hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario quando l’A.F. abbia spontaneamente effettuato il rimborso fiscale di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo avanzi un’autonoma domanda giudiziale avente ad oggetto il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria.

La ratio del principio cardine della sentenza trova origine nella differente struttura del processo tributario rispetto al processo civile.

Come noto, il processo tributario ha carattere impugnatorio-amministrativo in quanto presuppone un atto o un comportamento dell’A.F. avverso il quale il contribuente reagisce con i mezzi giuridici offerti dall’ordinamento.

La tutela giurisdizionale del contribuente si svolge mediante ricorso avverso uno degli atti contemplati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 e la giurisdizione tributaria è estesa ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati, come disciplinati dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 546/1992.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 2 aggiunge che il giudice tributario è competente a risolvere, incidenter tantum, in ordine a situazioni giuridiche soggettive devolute alla cognizione del giudice ordinario e di quello amministrativo allorquando il loro accertamento abbia natura pregiudiziale ai fini della decisione della causa tributaria.

Partendo dal dato normativo, quindi, per poi proseguire con approccio ermeneutico, ne consegue, che, per la fattispecie in questione, non potrà trovare applicazione l’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 546/1992, stante la mancanza di una contestazione specifica avente ad oggetto il tributo, né tantomeno il comma 3 della medesima disposizione, atteso che non è mai sorta a monte una controversia con l’A.F.

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