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Giurisprudenza

Finanziamento con ammortamento alla francese: estinzione anticipata e rimborso interessi

30 Giugno 2022

Collegio di coordinamento ABF, 3 maggio 2022, n. 6885 – Pres. Maugeri, Rel. Lucchini Guastalla

Collegio di coordinamento ABF, 3 maggio 2022, n. 6888 – Pres. Maugeri, Rel. Lucchini Guastalla

Di cosa si parla in questo articolo

Con due decisioni n. 6885/22 e n. 6888/22 entrambe del 3 maggio 2022 il Collegio di coordinamento ABF ha espresso il proprio orientamento sul rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione di quinto dello stipendio con piano di ammortamento alla francese.

Questo il principio espresso dal Collegio di coordinamento ABF : 

“Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.

La questione va letta, oltreché alla luce delle altre condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dal modulo Secci (Standard European Consumer Credit Information), ovvero quel foglio informativo precontrattuale obbligatorio che il finanziatore deve consegnare a chi chiede un finanziamento.

In particolare, per quanto qui interessa, il modulo Secci prevede: 

  • da un lato che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso degli interessi avvenga secondo il principio di calcolo pro rata temporis, ovvero “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”;
  • dall’altro che il rimborso del finanziamento avvenga con piano di ammortamento “alla francese”, laddove le rate siano di importo costante e abbiano quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti nel tempo.  

L’antinomia tra le due disposizioni va risolta, secondo il Collegio di Coordinamento ABF, nel senso di ritenere che l’intermediario debba rimborsare gli interessi con la modalità più favorevole al cliente, ovvero quindi secondo il criterio del pro rata temporis.

Tale soluzione appare coerente con quanto previsto: dall’art. 35, comma 2, Codice del Consumo, secondo cui, in caso di dubbio, l’interpretazione da adottare sia quella più favorevole al consumatore; nonché dall’art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari da uno dei contraenti, se dubbie, vadano interpretate nel senso più favorevole all’altro contraente..

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