Con la Risposta a interpello n. 186/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso di rimborso dell’IRAP derivante dalla rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza favorevole alla società istante.
In particolare, la società coinvolta aveva ottenuto, in sede civile, la condanna di un ex dirigente alla restituzione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali subite, di somme percepite indebitamente tra il 2002 e il 2011.
La società chiedeva all’Amministrazione finanziaria di chiarire le modalità operative per ottenere il rimborso dell’IRAP versata a suo tempo sulle retribuzioni, rivelatesi indebitamente corrisposte al dirigente.
Come soluzione interpretativa la società proponeva di utilizzare il credito derivante dalla restituzione delle somme a carico dell’ex dirigente – al lordo di contributi previdenziali e imposte sul reddito trattenute – per ridurre l’imponibile IRAP, scomputando tale importo dalle retribuzioni mensili del personale nel primo mese utile.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha rigettato questa interpretazione, richiamando l’art. 60 del D. Lgs. n. 446/1997, che regola il rimborso dell’IRAP, stabilendo che, per quanto riguarda i rimborsi, si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.
In tale ambito si fa quindi riferimento all’art. 38 del DPR n. 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso nei casi di versamenti indebiti.
Tuttavia, allineandosi con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia ha precisato che questo termine è applicabile solo quando il versamento non era dovuto fin dall’origine, ipotesi non riscontrabile nel caso in esame, in cui l’IRAP era stata correttamente versata sulle somme percepite dal dirigente.
Pertanto, in situazioni come quella descritta dall’istante, in cui il diritto al rimborso emerge solo a seguito di una sentenza favorevole che impone la restituzione di somme indebitamente percepite, si applica la disciplina del “rimborso anomalo” di cui all’art. 21, comma 2, del Codice del processo tributario (D. Lgs. n. 546/1992).
Tale norma prevede che la richiesta di rimborso debba essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ossia, in questo caso, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna dell’ex dirigente alla restituzione delle retribuzioni.