Con Risoluzione N. 122/E del 13 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’ammissibilità dell’istanza di rimborso dell’Iva sull’acquisto di beni ammortizzabili da parte di Società di leasing.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza, in capo alle società di leasing che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, del presupposto per il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto di beni strumentali concessi in leasing alle imprese utilizzatrici, ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Secondo l’Agenzia, tale rimborso è ammissibile esclusivamente in capo alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l’ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell’investimento per la durata del contratto di leasing.