Con ordinanza interlocutoria n. 9403 del 12 aprile 2017 la prima sezione civile dalla Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la questione concernente il carattere oggettivo o colposo della responsabilità della banca negoziatrice ai sensi del più volte richiamato art. 43, comma secondo, Legge Assegni, in particolare nei confronti dell’emittente del titolo, evidenziando come le stesse, con sentenza 26 giugno 2007, n. 14712, sia pure con riguardo al diverso profilo della natura contrattuale o extracontrattuale della medesima responsabilità, abbiano ritenuto di non fare distinzioni con riferimento alle diverse categorie di possibili danneggiati, avendo affermato la natura contrattuale della responsabilità in questione «nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione».
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