Con ordinanza interlocutoria n. 2484 del 31 gennaio 2017, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’«efficacia della normativa antiusura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della 1. n. 108 del 1996 ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa».
A supporto della decisione, osserva la Corte che «anche dopo l’intervento legislativo d’interpretazione autentica [ndr legge n. 24/2001] e l’avallo della Corte Costituzionale [ndr sentenza Corte Cost. n. 29/2002] gli orientamenti giurisprudenziali, ed in particolare quelli di questa Corte manifestano un netto contrasto. Una delle opzioni interpretative esclude che, all’esito dell’interpretazione autentica intervenuta ex art. l d.l. n. 394 del 2000 convertito nella 1. n. 241 del 2001, il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell’usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex art. 1339 e 1418 cod. civ. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dal d.m. periodicamente emanati al riguardo. Viene valorizzato, da quest’orientamento, il dato testuale dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 ed in particolare la locuzione «indipendentemente dal loro pagamento». La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto nonostante l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere ne rilevi la natura usuraria a partire da quel momento in poi. Questo orientamento, formatosi su fattispecie consistenti in contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della 1. n. 108 del 1996 ha trovato recente conferma nella sentenza 29/1/2016 n. 801. … Parallelamente all’orientamento illustrato se ne sviluppato uno speculare di recente confermato dalla pronuncia 17/8/2016 n. 17150 così massimata: “Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 della 1. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia «ex nunc» delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito”».