Con la sentenza in oggetto la III sezione della Cassazione ha sottoposto alle Sezioni Unite della Corte i seguenti quesiti di diritto in materia di risoluzione del leasing traslativo:
– se l’interpretazione dell’art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del contratto di leasing traslativo l’art. 1526 c.c., sia coerente coi princìpi comunitari di certezza del diritto e tutela dell’affidamento;
– se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall’ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell’art. 72 quater I. fall.